Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14410 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14410 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cortecchia Piero, elettivamente domiciliato in Roma, via Tigrè 37, presso
l’avv. Francesco Caffarelli, che, unitamente all’avv. Antonio Vincenzi, lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
/1 140
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-

Romagna (Bologna), Sez. 12, n. 08/12/07 del 5 febbraio 2007, depositata il
6 febbraio 2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giancarlo Caselli per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni
conseguente all’accertamento dell’aver il contribuente impiegato due lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Oggetto:
Sanzioni amministrative. Lavoro
“nero”. Onere della prova.

Data pubblicazione: 07/06/2013

La Commissione adita rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso con tre
motivi, illustrati anche con memoria, nella quale si solleva questione di giurisdizione. Resiste l’amministrazione con controricorso.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della questione di giurisdiziodosi sulla giurisdizione ormai formato il giudicato implicito conseguente alle pronunce nel merito da parte dei giudici di entrambi i pregressi gradi del
giudizio.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente rinnova, sotto il profilo della
violazione di legge e del vizio di motivazione, la contestazione della sanzione irrogata in ragione della iscrizione dei lavoratori in questione nei libri di
una società semplice, che gestiva i terreni agricoli dei soci, tra i quali vi era
anche il contribuente stesso, sicché l’azienda agricola di cui egli era titolare
non era tenuta a registrare detti lavoratori.
Il motivo non è fondato. La stessa argomentazione sviluppata dal ricorrente
conferma che i lavoratori in questione prestavano la propria opera nell’azienda agricola del contribuente senza essere iscritti, come avrebbero dovuto esserlo, nei relativi libri obbligatori. La sentenza impugnata evidenzia
come in giudizio il contribuente non abbia offerto una qualsiasi convincente
prova dell’asserita iscrizione dei medesimi lavoratori nei libri obbligatori
della società di cui egli era socio e tale affermazione del giudice a quo non è
oggetto di alcuna adeguata censura nel ricorso, né quest’ultimo risulta sul
punto coerente con le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente contesta, sotto il profilo dl
vizio di motivazione, la ritenuta mancata prova dell’effettiva durata del rapporto di lavoro, in particolare per l’omessa attribuzione di rilevanza alle dichiarazioni dei lavoratori.
Il motivo non è fondato. Questa Corte ha affermato che: «in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati,
l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle
modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in
legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell’Amministrazione,
alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimo2

ne, sollevata per la prima volta in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., essen-

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI BEL D.P.R
st
N. 131 TAB. ALI,. S. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
strare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità
della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”» (Cass.
n. 21778 del 2011). Ad assolvere tale onere probatorio non bastano le dichiarazioni dei lavoratori (Cass. n. 1960 del 2012), ma occorre una prova
positiva (e con documenti di data certa) dell’effettiva durata del rapporto di

stare la presunzione legale instaurata dalla norma sanzionatoria (Cass. n.
24678 del 2011).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione, per quanto riguarda la misura della sanzione, del principio del favor rei. Il motivo
non è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo
cui: «in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall’art. 3 del d.lgs.
n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto
conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori
dipendenti, previste dal terzo comma dell’art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n.
12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma
dall’art. 36-bis, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 8 aprile 2006, n. 248 e più favorevole al contribuente)» (Cass. n. 356 del 2010).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La formazione dei principi enunciati
in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L

h:3-UL 2013

i

lavoro. La sentenza impugnata appare coerente con tale orientamento e la
motivazione è assolutamente congrua, enunciando analiticamente le ragioni
dell’insufficienza della prova offerta dalla società contribuente per contra-

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