Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1441 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7354/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Monaldi,

presso cui elettivamente domicilia in Roma – Corso Vittorio Emanuele

II, 18 c/o lo studio Grez e Associati;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, pronunciata il 29 ottobre 2013, depositata il 2

aprile 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre

2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro C.S., in qualità di socio accomandante della società “Edilcasa di C.S. & C.” per la cassazione della sentenza n. 126 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, pronunciata il 29 ottobre 2013, depositata il 2 aprile 2013 e non notificata, che, previo rilievo della non integrità del contraddittorio, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.t.p di Ferrara, favorevole al contribuente, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’Irpef 2002 relativa al reddito da partecipazione dell’appellata;

a seguito del ricorso, la contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la motivazione adottata dal giudice di appello sarebbe meramente apparente, insufficiente e contraddittoria, in quanto non spiega perchè la contribuente non avrebbe potuto difendersi a causa del rigetto dell’istanza di accertamento con adesione;

preliminarmente va rilevata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;

invero, secondo il consolidato indirizzo della Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008);

nel caso di specie, come dedotto dall’Agenzia delle entrate e non contestato dalla contribuente, con avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002, l’Agenzia delle entrate accertava a carico della società, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione Modello Unico, il reddito di impresa, da imputare ai soci ai sensi dell’art. 5 T.u.i.r.;

avverso l’avviso di accertamento, il curatore della società, medio tempore fallita, non presentava impugnazione, ma il socio accomandante, C.S., impugnava l’atto impositivo, a seguito del rigetto, da parte dell’Ufficio, della sua istanza di accertamento con adesione;

nel corso del giudizio di primo grado, la curatela fallimentare dava atto che la sig. C. aveva versato la propria quota, per cui il giudice, investito dell’impugnazione della socia accomandante in relazione all’avviso emesso nei confronti della società, dichiarava cessata la materia del contendere;

incidentalmente, deve rilevarsi che la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, se non per la parte in cui accerta il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, e non preclude ulteriori domande (Cass. S.U. n. 18956/2003; Cass. n. 13854/2004; Cass. n. 21529/2007);

medio tempore, l’Ufficio notificava alla sig. C. l’avviso di accertamento per il maggior reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 T.u.i.r., oggetto della presente controversia;

il giudizio, quindi, si svolgeva senza la necessaria partecipazione del socio accomandatario, di eventuali altri soci e del curatore fallimentare;

invero, trattandosi dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, avente ad oggetto il reddito da partecipazione della socia accomandante, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte del socio accomandatario dell’avviso di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef;

inoltre, l’instaurazione ex novo del contraddittorio dovrà riguardare, oltre l’ex accomandatario in proprio (ed eventuali altri soci), anche il curatore del fallimento, ove il fallimento non sia ancora chiuso, al quale soltanto spetta, eventualmente, di far valere il difetto di capacità processuale dell’accomandatario dichiarato fallito (così Cass. n. 9434/14, secondo cui “l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato, non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento -, ma anche al contribuente,… non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori”);

è stato anche detto che “in tema di contenzioso tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell’atto impositivo, è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento tributario inerente a crediti IVA ed IRAP della società, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, sussistendo, peraltro, nel relativo giudizio litisconsorzio necessario con il curatore ed il socio accomandatario in ragione dell’unitarietà di detto accertamento che è alla base dell’imputazione dei redditi a ciascun socio” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15748 del 28/07/2016);

infine, la Corte Costituzionale, con recentissima sentenza n. 201/2020 del 17 settembre 2020, ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità dell’art. 5 T.u.i.r. avanzati da alcune Commissioni tributarie provinciali proprio per la posizione del socio accomandante, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, art. 53 Cost., comma 1, e art. 113 Cost., comma 2;

dunque va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo, con rimessione delle parti alla C.t.p. di Ferrara, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla C.t.p. di Ferrara, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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