Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1441 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1441 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 4831-2008 proposto da:
ARGIOLAS

LAZZARO

C.F.RGLLZR39B18H088K,

ARGIOLAS

TOMASO, elettivamente domiciliati in ROMA, FORO
TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato SATTA
FILIPPO ARTURO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUMINOSO ANGELO;
– ricorrenti –

2013

contro

2542

PIDDIU

GIOVANNI

PDDGNN33H15H0881,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 181, presso lo
studio dell’avvocato CORTESE DOMENICO, rappresentato e

Data pubblicazione: 23/01/2014

difeso dagli avvocati DE MONTIS ALDO, DE MONTIS ELIO,
DE MONTIS ANNA MARIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 27/11/2007;

udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Satta Filippo Arturo difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

k

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto In fatto
l. – à impugnata la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 27 novembre 2007 e notificata il 17 diceMbre 2007, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Ca-

terreni, proposta da Argiolas Tomaso e Lazzaro nei confronti
di Piddiu Giovanni.
Il Tribunale – dinanzi al quale la causa era stata riassunta dopo che la sezione specializzata agraria aveva declinato la competenza – aveva qualificato tale domanda come azione
di rivendica, e ritenuto non raggiunta la prova dell’avvenuta
usucapione eccepita dal convenuto.
La parte soccombente Piddiu aveva proposto appello, contestando l’errata qualificazione della domanda, a suo dire restitutoria, nonché la ritenuta valenza confessoria delle dichiarazioni da lui stesso rese in precedente giudizio possessorio che lo aveva visto agire in manutenzione contro un terzo
a difesa delle sue prerogative sui terreni in contestazione.
Doveva infatti ritenersi, secondo l’appellante, che quelle dichiarazioni fossero frutto di malinteso con il precedente difensore, con la conseguenza che l’onere probatorio a carico
degli attori non poteva dirsi attenuato, come affermato dal
giudice di primo grado. In ogni caso, l’appellante sottolineava che l’inesistenza di un contratto di affitto tra lui stesso
e gli attori Argiolas risultava acclarata dal giudicato forma-

gliari con cui era stata accolta la domanda di rilascio di

tosi sulla sentenza di incompetenza resa dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Cagliari.
Insisteva, infine, l’appellante perché la domanda avversaria fosse respinta, pure se qualificata come rivendica, essen-

levata sin dal primo grado.
2. – La Corte d’appello di Cagliari riteneva fondato
l’appello, affermando che la domanda degli attori Argiolas dovesse essere qualificata come restitutoria e non di rivendica
della proprietà, avendo alla base un rapporto obbligatorio, di
comodato o di affitto. Peraltro, la stessa Corte di merito rilevava come, in realtà, le doglianze dell’appellante riguardassero il profilo probatorio della decisione di primo grado,
e su questo punto accoglieva il gravame.
2.1. – Secondo la Corte dfappello, infatti, non poteva ritenersi attenuato l’onere della prova in capo agli attori, che
il Tribunale aveva ricollegato alle risultanze del precedente
giudizio possessorio, promosso da Piddiu nei confronti di un
terzo, giacché non vi era stato alcun riconoscimento, da parte
del medesimo Piddiu, della proprietà in capo ai predetti. Di
conseguenza, la dimostrazione, fornita dagli attori Argiolas,
di aver ricevuto in donazione i terreni oggetto di rivendica
(atto pubblico datato 11 settembre 1971), ma non anche di averli posseduti per un periodo di venti anni a partire dal

do stata provata l’eccezione di usucapione da lui stesso sol-

1972, non consentiva di ritenere provata la domanda di rivendica.
Risultava, per contro, provata l’eccezione di usucapione
formulata da Piddiu in primo grado, e riproposta in appello.

stata raggiunta la prova dell’esistenza di un contratto di comodato, stipulato tra le parti e avente ad oggetto i terreni
in contestazione, mentre l’esistenza di un contratto di affitto, pure allegato dagli attori Argiolas alla base della domanda di restituzione, era stata esclusa dalla pronuncia, non impugnata e dunque irrevocabile, della Sezione specializzata per
le controversie agrarie del Tribunale di Cagliari.
3.1. – Era infine ritenuta inammissibile l’istanza di giuramento suppletorio, avanzata in appello dagli Argiolas, finalizzata a dimostrare l’esistemla del contratto di comodato,
poiché la sentenza di primo grado, che aveva escluso
l’esistenza del comodato, non era stata appellata sul punto.
4.

– Per la cassazione della sentenza della Corte

d’appello i sigg.ri Argiolas hanno proposto ricorso, con atto
notificato il 15 febbraio

200n,

sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
1. – Il primo motivo di ricorso censura la motivazione, in
assunto insufficiente e, comuncie, contraddittoria, della sen-

3. – La Corte d’appello affermava, inoltre, che non era

tenza d’appello sulla qualificazione della domanda proposta
dagli appellati Argiolas.
La Corte d’appello di Cagliari, dopo avere affermato che
lo specifico motivo di appello

è fondato, ha rigettato la do-

za di prova.
Diversamente, secondo i ricorrenti, una volta riqualificata la domanda come restitutoria, sulla base della cessata efficacia del titolo contrattuale (comodato o affitto di terreni
agricoli), la Corte d’appello avrebbe dovuto accoglierla, in
quanto l’esistenza del contratto di affitto dei terreni era
stata implicitamente accertata dalla sentenza n. 9 del 1986
del Pretore di Pula, con cui era stato definito il giudizio
possessorio tra Piddiu e un terzo,

avente ad oggetto gli stes-

si terreni.
In ogni caso, anche ritenendo che il giudicato formatosi
sulla citata sentenza

ncn

comprendesse l’accertamento

dell’esistenza di un contratto di affitto tra le parti, la
Corte d’appello avrebbe dovu …:e rigettare la domanda correttamente qualificata di restituzione dei terreni.
Sotto il profilo dell’interesse alla cassazione della sentenza impugnata,

i ricorrenti hanno evidenziato che la forma-

zione del giudicato sulla pronuncia della Corte d’appello avrebbe ricadute su questioni di carattere reale, che, per af-

manda, come qualificata dal giudice di primo grado, per caren-

fermazione della stessa Corte di merito, non costituivano oggetto della domanda.
2. – Il secondo motivo di ricorso investe direttamente gli
effetti del giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore di

I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia della Corte
d’appello sull’eccezione di giudicato (art. 360, primo comma,
n. 4, cod. proc.

civà,

ovvero l’erronea applicazione degli

artt. 2909 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e 948 cod. civ.
(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), ovvero, in via
subordinata, l’insufficiente motivazione sul punto relativo
all’eccezione di giudicato.
2.1. – In riferimento a tale secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno formulato un articolato quesito, ai
sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.
3. – Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. – Quanto al primo motivo va osservato che, sebbene
non lineare, il percorso argomentativo del giudice d’appello è
completo e immune dai vizi de)nunciati.
La Corte d’appello ha esaminato la domanda proposta dagli
attori Argiolas nei confronti

del convenuto Piddiu in riferi-

mento a tutti i possibili titoli fondativi che erano stati azionati, e cioè sia come domanda di restituzione dei terreni,
sia come rivendica, escludendo che sia stata raggiunta la prova di entraMbe.

Pula n. 9 del 1986.

3.1. – Con riferimento alla rivendica, che il Tribunale
aveva ritenuto provata, la Corte d’appello perviene al rigetto
della domanda dopo avere negato che dagli atti del giudizio
possessorio, svoltosi tra Piddiu e un terzo, dinanzi al Preto-

ritto di proprietà in capo agli attori Argiolas, con conseguente attenuazione dell’onere della prova a carico di questi
ultimi. In ciò consisteva, infatti, la ratio

decidendi della

sentenza di primo grado.
Là Corte distrettuale ha dunque riesaminato gli atti del
giudizio possessorio e, all’esí’oo del riesame, ha concluso nel
senso che non risultavano dichiarazioni riconducibili a Piddiu
che potessero assumere valenza “confessoria” in ordine al diritto di proprietà degli Argiolas, emergendo, al contrario,
l’allegazione del possesso ultraventennale del fondo rustico e
l’utilizzo per fini agricoli. Si tratta di

valutazioni sot-

tratte al sindacato di legittinità, in quanto implicanti un
nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso
nel giudizio di cessazione.
3.2. – Non sussiste pexaltre la lamentata omissione di
pronuncia sull’eccezione di giudicato, in cui sarebbe incorsa
la Corte d’appello per non aver valutato gli effetti del giudicato possessorio sul presente giudizio.
In proposito la sentenza impugnata ha precisato, sia pure
in estrema sintesi, che eontraddittore di Piddiu, «in relazio-

re di Pula, possa ricavarsi l’avvenuto riconoscimento del di-

ne al possesso o alla detenzione dei terreni era in quella sede il Nonni e non gli Argiolas», così escludendo i pretesi effetti riflessi del giudicato ivi formatosi.
L’affermazione risulta in linea con il consolidato orien-

di questa Corte, secondo cui il

giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di
terzi estranei solo quando contenga l’affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento
ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto al rapporto
in ordine al quale si è formato il giudicato

(ex plurinals,

Cass., sez. 2, sentenza 15/3/2010, n. 6238). Nessuna di tali
condizioni ricorre nella specie
3.2. – Una volta revocati in dubbio tutti gli elementi dai
quali poteva derivare l’attenuazione dell’onere della prova
della domanda di rivendica, la Corte d’appello chiarisce, con
motivazione coerente e facendo ccrretta applicazione dei principi in tema di accertamento della proprietà, che gli attori
Argiolas non hanno dimostrato il relativo titolo, avendo soltanto prodotto un atto notarile dal quale risulta che nel 1971
hanno ricevuto in donazione i terreni in contestazione.
Secondo la giurisprudenze di questa Corte, l’onere probatorio a carico dell’attore in rivendica non è attenuato dalla
eccezione di usucapione proposta dal convenuto, a meno che
questi non invochi un acquisto il cui

dies a quo sia successi-

tamento della giurisprudenza

vo a quello del titolo di acquisto del rivendicante (Cass.,
sez. 2, sentenza 9/6/2010, n. 13882).
Nel caso in esame, Piddiu ha eccepito di avere posseduto i
terreni in oggetto da quarant’anni, comunque da epoca prece-

to dai rivendicanti Argiolas.
4. – Con riferimento alla domanda restitutoria, formulata
in via principale dagli attori Argiolas, la Corte d’appello ha
affermato, facendo applicazioae corretta dei principi in tema
di giudicato interno, che entrambi i titoli contrattuali dedotti dagli attori erano insussistenti, precisando che il contratto di affitto era stato escluso dalla pronuncia di incompetenza resa, in questo processo, dalla sezione specializzata
agraria, non impugnata, e che il contratto di comodato era
stato escluso dalla pronuncia di primo grado, non appellata
sul punto.
5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle
spese, che liquida nella somma complessiva di euro 2.200,00,
di cui euro 200,00 per esborsi_

– 8 –

dente il 1971, anno a cui risale il titolo di acquisto prodot-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 4 dicem-

bre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA