Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1441 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17076-2018 proposto da:

M.I.U.R. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente-

contro

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FLAVIO GODINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Corte di appello di Catanzaro dichiarava improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva affermato il diritto di Z.L., collaboratrice scolastica, a ottenere la retribuzione corrispondente all’anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine relativi agli anni scolastici dal 2003/2004 al 2009/2010;

– la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla parte appellata in ragione del fatto che la notifica del ricorso in appello era avvenuta il 22/9/2014 per l’udienza di discussione del 25/9/2014, senza il rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., commi 3 e 4;

– avverso la sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

– Z.L. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, attengono tutti alle conseguenze derivanti dalla notifica dell’appello operata in violazione dei termini a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, che si assumono non determinanti improcedibilità dell’appello ma sanabili in virtù della costituzione in giudizio dell’appellato o mediante rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

– detti motivi di censura sono fondati, dovendosi richiamare al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. n. 9404 del 17/04/2018: “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.” (conforme Cass. n. 12691 del 13/05/2019);

– questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 22166 del 12/09/2018) che, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali;

– il testo dell’art. 291 c.p.c. prevede, infatti, esclusivamente che il giudice, quale garante della regolare instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione, senza che a diversa soluzione possa giungersi, come pretenderebbe la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo;

– in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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