Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1441 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9212 – 2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GMA SRL, in persona del suo Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 322,

presso lo studio dell’avvocato GARENNA ERNESTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato INZILLO MARIO AGAZIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 24/07/08, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’appello è stato dichiarato inammissibile per tardivo deposito della copia dell’atto di impugnazione nella Segreteria della CTR. Al ricorso della parte erariale, la contribuente resiste con controricorso.

Sono manifestamente infondate le due censure della parte erariale. La prima, perchè, come rilevato dalla contribuente in controricorso, non assume rilievo la proposizione del ricorso in appello avverso la società, in quanto l’inammissibilità consegue anche al mancato perfezionamento nei termini dell’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, come si desume dal consolidato orientamento secondo cui, in tema di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all’ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, nè è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l’integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l’osservanza del termine assegnato (Cass. n. 947/09; 28233/08).

La seconda perchè propone un’inammissibile lettura “costituzionalmente orientata” del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ed un’interpretazione nettamente contrastante con il chiaro tenore del contesto normativo in ordine alla perentorietà del termine per detto deposito ed alla non sanabilità della relativa inosservanza.

Del resto, la manifesta infondatezza delle questioni inerenti la compatibilità costituzionale della norma in oggetto è stata ribadita con ord. Corte Cost. n. 43/2010, secondo la quale deve escludersi l’irragionevole disparità di trattamento tra processo civile e tributario e, all’interno del processo tributario, tra notificazioni effettuate con e senza il tramite dell’ufficiale giudiziario: infatti, la disposizione de qua ha lo scopo di informare tempestivamente la segreteria della CTP dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario, fornendo a tale ufficio, in caso di notificazione “diretta”, le stesse informazioni cui l’ufficiale giudiziario è tenuto ex art. 123 Disp. Att. c.p.p., impedendo così l’erroneo passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario di primo grado”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 700,00= di cui Euro 600,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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