Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1441 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24545/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.S. COSTRUZIONI DI S.S. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2552/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 16/07/2014,
depositata il 27/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 2552/34/14, depositata il 27 agosto 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acireale, avverso la decisione della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla LS Costruzioni di S.S. & C. S.a.s. avverso il provvedimento di diniego emesso dall’ufficio sull’istanza di definizione di ritardati ed omessi versamenti, relativi ad anni pregressi, prodotta della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, poichè, pur avendo il contribuente formulato la relativa istanza in data 13 maggio 2003, la definizione non si era perfezionata in assenza dell’integrale versamento delle somme dovute.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’intimata società non ha svolto difese.
Con l’unico motivo, l’Amministrazione denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando come – pur avendo la stessa pronuncia impugnata dato atto che la contribuente avesse versato solo la prima rata, dichiarando di avvalersi poi della sospensione dei versamenti tributari disposta dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4, per i residenti nei Comuni della Provincia di Catania colpiti dagli eventi calamitosi del 2002 – non avesse rilevato come, anche a prescindere dalla contestata, da parte dell’Amministrazione, cumulabilità dell’invocata sospensione al beneficio della rateizzazione seguita ad iniziativa spontanea del contribuente, null’altro fosse stato versato dalla società oltre la prima rata.
Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte, con indirizzo consolidato, (tra le molte Cass. sez. 5, 6 ottobre 2010, n. 20745; Cass. sez. 5, 23 settembre 2011, n. 19546; Cass. civ. sez. 6-5 ord. 21 maggio 2012, n. 8027; Cass. civ. sez. 6-5, ord. 8 novembre 2013, n. 25238, Cass. sez. 5, 8 luglio 2015, nn. 14209 e 14210), ha osservato che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece è da ritenersi riguardo alle diverse fattispecie disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della citata Legge, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario.
Nell’ipotesi prevista invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato versamento, solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.
Nel caso di specie – fermo che l’istanza di definizione è successiva al verificarsi degli eventi calamitosi del 2002 – è in ogni caso incontroverso che, anche a prescindere dalla contestata cumulabilità della sospensione ad essi collegata degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei Comuni della Provincia di Catania colpiti da detti eventi al beneficio della rateizzazione, alcun versamento sia seguito delle rate ulteriori dovute.
Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito.
Le spese del giudizio di legittimità cedono a carico dell’intimata secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la società intimata alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017