Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1441 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1441 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 19/01/2018

ORDINANZA

C ,0 e C. I,

Sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO VIGNATO RENATO & C. s.n.c. e del socio
VIGNATO RENATO, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Fabrizio Cuppone, elett. dom. presso il suo studio, in Roma,
corso d’Italia n.19, come da procura a margine dell’atto

c.
T

-ricorrenteRG 19743(2.14- .est. m.ferro

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Contro
AMA CRAI EST società coop., in persona del presidente Lr.
p.t., rappr. e dif. dagli avv. Laura Bricca e Gregorio Troilo, elett. dom.
presso lo studio del secondo, in Roma, via Poma n.2, come da procura
a margine dell’atto
-controricorrente-

I.r. p.t.
-intimatoper la cassazione del decreto Trib. Belluno 5.6.2014, n. 200/14
nel Rep. 483/14, Cron. 3353;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 14 settembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. con atto del 4 settembre 2017 parte ricorrente ha depositato atto
di rinuncia notificato, dunque risulta che il Fallimento intende
rinunciare “agli atti e all’azione del ricorso straordinario
proposto”;
2. non risulta accettazione della controparte AMA CRAI, quanto alla
regolazione delle spese del giudizio, anche alla luce della memoria
con cui essa si riporta al proprio controricorso e poi replica alla
requisitoria del P.G.;
3. le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Luigi Salvato, sono del seguente
tenore:
«osserva: l’eccezione di inammissibilità del ricorso per le ragioni
(dedotte dal controricorrente) concernenti contenuto e data della

RG 19743/20

.est. m.ferro

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BOTTEGA DI BALDENICH s.r.l. unipersonale, in persona del

procura speciale è infondata. In virtù di un pacifico principio della
giurisprudenza di legittimità, la procura apposta a margine del ricorso
per cassazione è infatti validamente rilasciata, ancorché il mandato
difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poiché
l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale

richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. ai fini del soddisfacimento del
requisito della specialità (per tutte, Cass. n. 25725 del 2014).
Il ricorso è tuttavia inammissibile per una diversa ragione. Secondo
l’orientamento della Corte, espresso in riferimento alla legge
fallimentare nel testo anteriore alla sua novellazione, pertinentemente
richiamabile anche in riferimento al modificato art. 104 I.fall., affinchè
il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il
provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia
carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art.
111 Cost., occorre che provveda su contestazioni in ordine alla
legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti
soggettivi di natura sostanziale, e non meramente processuale,
connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell’attivo (Cass.
n. 1258 del 2001, n. 4475 del 2003, n. 8768 del 2011). In difetto, il
provvedimento è privo dei caratteri della definitività e decisorietà (v.
anche Cass. n. 8021 del 2013), in quanto costituisce espressione del
potere ordinatorio, di gestione e di controllo del giudice delegato, in
virtù del quale questi esercita le funzioni di direzione connesse
all’amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento; il decreto
che decide sul reclamo avverso il provvedimento dallo stesso reso è del
pari non diretto a risolvere controversie su diritti, ma inerisce alle
funzioni di controllo sull’esercizio di poteri gestori ed è dunque
parimenti privo di detti caratteri (v. anche Cass. n. 1240 del 2013).
Nella specie, il decreto del g.d. reclamato è riconducibile appunto
ad un provvedimento avente la natura dianzi indicata. In contrario, non
RG 19743/20143 -st„.m.ferro
a”,

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implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come

giova il richiamo di Cass. n. 27667 del 2011, dato che questa sentenza
ha deciso la fattispecie, all’evidenza diversa, del «provvedimento di
vendita e/o assegnazione» e, quindi, la validità della vendita conclusa
in difetto di procedura competitiva, situazione ben differente da quella
in cui è in contestazione il provvedimento ordinatorio che dispone le

L’inammissibilità del ricorso principale rende inammissibile il ricorso
incidentale (a prescindere dalla stessa, preliminare, possibilità di
ritenerlo proposto, tenuto conto della singolare dizione della rubrica
sub E] a pg. 36: «Ricorso incidentale rinunciato»).
Per questi motivi letto l’art. 380-bis.1, c.p.c.; chiede che la Corte
dichiari inammissibili i ricorsi.»;
4. il decreto impugnato ha accolto il reclamo interposto da AMA
CRAI EST società coop. avverso provvedimento autorizzatorio alla
vendita di ramo aziendale emesso il 13.11.2013 dal giudice delegato
del fallimento VIGNATO RENATO & C. s.n.c. e del socio VIGNATO
RENATO, prima dell’approvazione del programma di liquidazione ma
secondo modalità pubblicitarie non “idonee” alla stregua del principio,
ritenuto applicabile anche in quella fase, di necessario ricorso alle
procedure competitive;
Ritenuto che
va dato corso alla condanna alle spese nei confronti della parte che
abbia dato causa al processo, pur nella necessità di dichiararne ora
l’estinzione, ex art. 391 co.2 c.p.c., posto che le conclusioni non
risultano esplicitamente condivise quanto alla regolazione delle spese,
come da domanda di compensazione;
5.

le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono

sono condivise dal Collegio, con riguardo agli eccepiti limiti della
procura difensiva attinente al ricorso per cassazione;
6.

«la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del

processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha

RG 19743/201

-m «ferro

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modalità con cui procedere alla alienazione.

carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della
controparte per essere produttivo di effetti processuali), e,
determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione,
rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del

7. ne consegue che il processo va dichiarato estinto, con condanna
alle spese del ricorrente e come da dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente alle spese del
presente procedimento che liquida in euro 5.200 (di cui euro 200 per
esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre
2017.
U. Funzionati° citi AIA., io
Dott.ssa Fabrizio BXR NE

il Presidente
dott. A on iorj

giudizio.» (Cass.3971/2015, 23840/2008);

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