Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14409 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27412-2009 proposto da:

MARIO BUCCI & C SRL (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAIELLO AGOSTINO, CESARO

ERNESTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministero pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge.

– controricorrenti –

contro

S.I. (OMISSIS), L.T.;

– intimati –

sul ricorso 509-2010 proposto da:

S.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVIO

GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministero pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

L.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato BISCOTTO BRUNO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORLONE LUIGI

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

MARIO BUCCI & C SRL (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 298/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, Sezione Civile, emessa il 16/07/2009, depositata il

17/09/2009; R.G.N. 751/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato CARLO DI NANNI per delega dell’Avvocato MAIELLO

AGOSTINO;

udito l’Avvocato MARIO DUCCI per delega dell’Avvocato D’Ottavio

Gabriele;

udito l’Avvocato udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata rii e 16 giugno 1992, il dr. S. I., premesso che gestiva in (OMISSIS) un laboratorio di analisi cliniche ed un centro per la diagnosi precoce del cancro e di essersi avvalso, nella sua attività professionale di un test per la diagnosi precoce di tale patologia, test denominato TAF, che aveva avuto vari riconoscimenti internazionali ed era stato oggetto di interesse da parte delle più grosse società farmaceutiche internazionali; che aveva a suo tempo praticato detto test su un paziente ( B.F., a cui fu rappresentata l’alta probabilità di sviluppare in futuro un cancro al colon) e che era stato convocato dal Consiglio dell’Ordine Locale per presunti comportamenti deontologicamente scorretti a lui attribuiti dal Ministero della Salute in conseguenza della segnalazione all’Amministrazione effettuata dal professor T.L., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria il Ministero della Salute ed il L. per sentirli condannare al risarcimento dei danni (nella misura di L. 5 miliardi), sia con riferimento alla perdita di reputazione nell’attività di medico svolta, sia con riferimento alla sua qualità di azionista di maggioranza della società DEPA s.p.a., produttrice del Taf test.

Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda, assumendo, tra l’altro, che il loro comportamento costituiva l’esercizio di un diritto di criticai pienamente legittimo in ambito scientifico e doveroso, in quanto volto alla tutela della salute.

Interveniva in giudizio anche la s.r.l. Mario Bucci e c., attuale proprietaria del Taf test, chiedendo il risarcimento del danno da comportamento asseritamente illecito dei convenuti.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica (GOA) condannava i convenuti in solido al pagamento dei danni patiti dall’attore, liquidati in Euro 1.100.000,00 e dalla società interveniente, liquidati in Euro 1.200.000, oltre accessori e spese processuali.

La Corte di appello di Catanzaro, adita dai convenuti, in accoglimento degli appelli rigettava le domande.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie il comportamento dei convenuti costituiva il legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) e segnatamente l’esercizio del diritto di critica e quindi, già solo per questa ragione, nella fattispecie non era ravvisabile alcun danno ingiusto.

In ogni caso la corte territoriale riteneva che non era stata fornita la prova da parte dell’attore e dell’interventrice che vi fosse il nesso causale tra il comportamento dei convenuti ed il danno lamentato dai primi ed inoltre che non fosse provato il danno.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorsi separati per cassazione S.I. e la s.r.l. Mario Bucci e c.. Resistono con controricorsi il Ministero della salute e L.T..

Il S.I. ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente S.I. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di appello omesso di decidere sull’intera domanda di risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c.. Secondo il ricorrente la corte di merito avrebbe deciso solo in merito ai danni conseguenti alla lesione della sua reputazione, attribuendo prevalenza al preteso diritto di critica e non anche in merito alla domanda risarcitoria del danno economico, costituito dallo “sfumare dei frutti della sua attività medico- scientifica”.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per esserci il giudice di appello pronunziato sulla scriminante di cui all’art. 51 c.p. in favore dei convenuti L. e Ministero e non sulla domanda risarcitoria da perdite di utilità economiche.

Inoltre il ricorrente assume che, non avendo i convenuti appellato la sentenza di primo grado, relativamente all’accertamento del primo giudice che il calo delle vendite del Taf test era legato alla diffusione del giudizio dell’inaffidabilita dello stesso espresso dal L. e fatto proprio dal Ministero, tale punto era coperto da giudicato interno.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente s.r.l. Mario Bucci e c. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Assume la ricorrente che essa aveva proposto una domanda per ottenere il risarcimento del danno di natura extracontrattuale per condotta pregiudizievole dei convenuti, mentre la corte di appello ha emesso una “decisione sulla tutela di un bene primario della persona, quale è l’onorabilità”, con ciò violando l’art. 112 c.p.c..

4.1.1 suddetti tre motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi.

Essi sono infondati e vanno rigettati.

Non sussiste infatti, alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.

La Corte di merito si è infatti pronunziata sulla domanda risarcitoria proposta dall’attore e dall’interventrice e l’ha ritenuta infondata.

Allorchè la sentenza ha ritenuto che nella fattispecie sussistesse la scriminante del diritto di critica per il L. e l’esercizio di un diritto per il Ministero essa ha solo effettuato un bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

Va infatti rilevato che nella struttura della responsabilità aquiliana non è il fatto che deve essere non iure (la norma di cui all’art. 2043 c.c. infatti non parla di “fatto illecito”, come invece la rubrica), ma il danno, che appunto deve essere “ingiusto”.

Sennonchè, come questa Corte ha già rilevato, l’ingiustizia del danno (di cui all’art. 2043 c.c.) si verifica allorchè esso è arrecato non iure, e cioè è inferto in assenza di una causa giustificativa, e si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Spetta poi al giudice, attraverso un giudizio di comparazione e bilanciamento tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione (Cass. S.U. 22/07/1999, n. 500; Cass. 17/05/2004, n. 9345).

4.2.Nella fattispecie, quindi, il giudice di merito, nel valutare l’esistenza delle scriminanti del diritto di critica e, più in generale, dell’esercizio di un diritto, e rigettando la domanda sulla base della presenza di tale causa giustificativa, non è incorso nella pretesa violazione del principio della non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ma ha solo escluso che il danno, ove provocato dalla condotta dei convenuti, potesse essere ritenuto ingiusto, in quanto si versava in ipotesi di causa di giustificazione.

5.1. Infondato è l’assunto del S., secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno sul punto del nesso di causalità tra il danno economico per cessazione delle vendite del Taf Test ed il preteso illegittimo comportamento dei convenuti, non essendo stato tale punto della sentenza di primo grado impugnato.

A parte il rilievo che è stata impugnata l’intera sentenza di primo grado da parte di entrambi i convenuti, va osservato che nella fattispecie non è ipotizzabile un giudicato interno implicito.

La sentenza di primo grado, infatti conteneva esclusivamente statuizioni di condanna dei 2 convenuti nei confronti degli attori.

Mancavano invece capi autonomi della sentenza che risolvessero altre questioni aventi una propria individualità ed autonomia.

5.2.Osserva questa Corte che l’esame, in sede d’impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime, onde tale preclusione non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorchè limitatamente alla detta pronuncia di merito (Cass. 27/05/2005, n. 11318).

Giusto quanto in molteplici occasioni affermato da una giurisprudenza quasi costante di questa Corte regolatrice, la formazione del giudicato parziale per acquiescenza, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, postula che la sentenza consti di più capi completamente autonomi, sicchè ciascuno di essi conservi efficacia precettiva, anche se gli altri vengano meno.

In particolare la mancata impugnazione di alcune statuizioni di una sentenza importa acquiescenza a esse, con conseguente formazione del giudicato interno parziale sul punto.

La formazione del giudicato, per contro, deve escludersi nella ipotesi in cui le suddette statuizioni non sono autonome, nel senso che non potrebbero conservare la loro efficacia precettiva, se dovessero venire meno, a seguito della impugnazione, le altre statuizioni della medesima sentenza (Cass. 10 settembre 2007, n. 19001; Cass. 30/10/2007, n. 22863).

5.3.In altri termini costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente.

La suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. 16 gennaio 2006, n. 726. Sempre nello stesso senso, tra le altre, cass. 17/09/2008, n. 23747; Cass. 27 maggio 2005, n. 11318, nonchè Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679).

Nella fattispecie, essendo stata impugnata tutta la sentenza non vi è spazio per la formazione di un giudicato interno, neppure implicito.

6.1. Osserva a questo punto il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda ritenendo che nella fattispecie in ogni caso non potesse ravvisarsi alcuna responsabilità aquiliana dei convenuti, avendo essi agito in presenza di causa giustificativa e cioè dell’esercizio del diritto di critica, nell’ambito di due note da essi redatte, e cioè la lettera del prof. L. del 30.11.1987 al Ministro della Sanità e la missiva della direzione generale del Ministero della Sanità del 26.2. 1988 all’ordine dei medici di Reggio Calabria e per conoscenza alla direzione generale degli ospedali, avente ad oggetto: Taf test in paziente con diverticolosi del colon. I motivi di ricorso del S., terzo, quarto, quinto, sesto in parte, settimo e decimo investono tale ritenuta causa di giustificazione nelle due note suddette.

Sennonchè nel ricorso del S. da una parte non risulta trascritto per intero il contenuto di tali due missive e dall’altra non risulta specificato se tali documenti siano depositati anche in questa sede di legittimità e segnatamente dove si trovino.

6.2. Ciò rende inammissibile i predetti motivi per una duplice ragione.

Anzitutto l’inammissibilità discende dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28547).

6.3. In ogni caso l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti entrambi i documenti indicati non risultano trascritti nel ricorso, mentre ciò doveva essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Proprio perchè si tratta dell’autosufficienza del ricorso, a nulla rileva, ai fini della ritenuta inammissibilità dei predetti motivi, che tali note siano trascritte, con la specificazione del loro deposito in questa sede, nel ricorso proposto dall’altra ricorrente (s.r.l. Bucci). L’inammissibilità dei predetti motivi per le ragioni suddette si riflette, sotto il profilo della carenza di interesse, sui motivi ottavo e nono del ricorso del S., poichè essi investono essenzialmente i danni asseritamele patiti dai S..

7.1. In ogni caso la corte ha ritenuto che il rigetto della domanda trovasse fondamento anche in altra ratio decidendi (pag. 38 e segg.).

Segnatamente la corte ha ritenuto che non risultava provato il nesso di causalità tra le condotta dei convenuti, costituite dalla redazione delle predette note, e l’evento dannoso.

Questa ragione decisoria rispetto alla precedente (sussistenza della causa giustificativa) è autonoma ed in grado di sostenere la sentenza di appello, con cui venivano rigettate le domande dell’attore e dell’interventrice.

Avverso questa ratio decidendi della mancata prova del nesso causale tra condotta ed evento dannoso il ricorrente S. ha proposto alcune censure del sesto motivo di ricorso, con cui lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza, e l’11^ motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che invece, sulla base del corretto utilizzo della prova presuntiva doveva ritenersi provato il nesso eziologico (sull’inesistenza di un preteso giudicato interno implicito, si è già detto al punto 5.1.).

7.2. Egualmente la ricorrente s.r.l. Mario Bucci con il quinto motivo di ricorso censura tale ratio decidendi, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 363 c.p.c., n. 3).

Assume la ricorrente che tale presunzione doveva trarsi dalla condotta denigratoria dei convenuti, dalla contestuale scomparsa degli ordini di prodotto; dalla florida posizione della società Bucci che commerciava non solo in Italia, ma anche all’estero.

8.Ritiene questa Corte che i due suddetti motivi siano infondati.

Va, anzitutto osservato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 02/04/2009, n. 8023).

9.Nella fattispecie va osservato che il giudice di merito ha sperimentato la possibilità di trarre elementi di prova presuntiva relativamente al nesso di causalità tra le critiche del prodotto effettuate dai convenuti e la sua scomparsa dal mercato, con conseguente danno dell’attore e della società, ma ha ritenuto che essi non esistessero.

Infatti la corte territoriale ha ritenuto che la sola successione cronologica degli eventi non era idonea a provare il nesso eziologico, sia perchè la “crisi della società produttiva sembra sorta prima degli eventi descritti, sia perchè nulla, nell’istruzione acquisita autorizza il convincimento che le note in questione abbiano avuto alcuna diffusione tra gli operatori e le strutture potenzialmente interessate all’acquisto e, che, quand’anche ciò sia avvenuto, alla loro conoscenza (e non piuttosto ad un’autonoma scelta) sia ascrivibile la determinazione di non acquistare il marcatore”.

Trattasi di una valutazione di merito (relativa alla ritenuta non esistenza di una prova presuntiva del nesso eziologico tra la condotta dei convenuti e gli eventi dannosi) di esclusiva competenza del giudice di merito.

Le censure mosse sul punto dai ricorrenti si risolvono nella richiesta di una doverosa lettura di circostanze fattuali, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

10. L’infondatezza dei motivi avverso tale ratio decidendi (mancata prova del nesso causale) comporta l’inammissibilità di tutti i restanti motivi del ricorso della s.r.l. Mario Bucci e costituiscono ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi del ricorso di S.I., che investono l’altra ragione decisoria (causa di giustificazione costituita dal diritto di critica).

Infatti va osservato che , in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161).

11. In definitiva vanno rigettati i motivi primo, secondo, sesto (in parte) ed undicesimo del ricorso di S.I., nonchè i motivi secondo e quinto del ricorso della s.r.l. Mario Bucci e vanno dichiarati inammissibili i restanti motivi.

I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta i motivi primo, secondo, sesto (in parte) ed undicesimo del ricorso di S.I., nonchè i motivi secondo e quinto del ricorso della s.r.l. Mario Bucci e dichiara inammissibili i restanti motivi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti, liquidate per il L.T. in Euro 7.200.000, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il Ministero della salute in Euro 7000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA