Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14409 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36674/2019 proposto da:

H.T., elettivamente domiciliato in Salerno alla via

Posidonia, n. 307 bis, presso l’avv. MICHELE CAPANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NAPOLI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5211/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il ricorrente H.T. è cittadino del Bangladesh. Ha raccontato di essere fuggito da quel paese per le condizioni di povertà in cui versava la sua famiglia, di avere seguito la proposta di un trafficante che gli aveva promesso lavoro in Libia e di essere dunque andato in quel paese dove però è stato solo sfruttato.

Ora impugna una decisione con cui la corte di appello ha ritenuto tardiva la sua impugnazione, per violazione del termine breve ad impugnare.

Lo fa con quattro motivi, due dei quali attengono tuttavia al merito, non deciso dalla corte di appello.

Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.- La ratio della decisione impugnata è la seguente: la decisione in primo grado è stata emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., con la conseguenza, che, essendo stata comunicata la decisione dalla cancelleria, il termine per impugnare era quello breve di 30 giorni, termine non rispettato dall’appellante, che ha peraltro proposto impugnazione con citazione. Ma, anche ad ammettere che la citazione possa convertirsi in ricorso, vale la data del deposito che è comunque in violazione del termine breve.

3.- Con i primi due motivi, il ricorrente contesta questa ratio, adducendo violazione sia dell’art. 339 c.p.c., che dell’art. 702 quater c.p.c..

La sua tesi è che, intanto, la proposizione dell’appello con citazione non implica alcuna nullità, potendosi convertire in ricorso; in secondo luogo che il termine breve per impugnare presuppone che il provvedimento di primo grado sia stato notificato e non solo comunicato dalla Cancelleria.

I motivi sono infondati.

Infatti, in tema di protezione internazionale, nelle

controversie regolate dalla disciplina previgente al D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell’appello decorre, quando l’Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l’altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., perchè il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita (Cass. 16893/2018; Cass. 32961/2019; cfr. anche Cass. 17624/2020).

E’ pacifico nella fattispecie, che il Ministero in primo grado si era costituito: ne dà atto la corte di appello, con la conseguenza che la comunicazione della sentenza comporta il decorso del termine breve senza necessità di notifica.

Il rigetto di questi due motivi rende assorbito l’esame degli altri, che, peraltro, devono dirsi inammissibili a cagione del fatto che non v’è stata pronuncia di merito della corte da censurare in quanto tale.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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