Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14409 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4761-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1112/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO del 18/06/2014, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di M.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1112/24/2014, depositata in data 30/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-

rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente, esercente, tramite adesione ad associazioni con altri medici, nella forma della c.d.

medicina di gruppo, l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, negli anni dal 2006 al 2009, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (peraltro per l’anno 2009 era cessata la materia del contendere, avendo l’Amministrazione riconosciuto il diritto al rimborso). A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, denunciando che, in generale, l’esercizio in forma associata dell’attività professionale è circostanza di per sè idonea a fare presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, salvo prova contraria da parte del professionista, non fornita nella specie.

2. La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenta di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

La sentenza della C.T.R. è conforme a tale principio di diritto successivamente affermato e peraltro la ricorrente deduce soltanto l’esercizio in forma associata della medicina di gruppo quale requisito integrante l’autonoma organizzazione ai fini IRAP. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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