Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14409 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14409

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18429-2013 proposto da:

GESSI DEL LAGO D’ISEO s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

G. G. PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che

la, rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DE BARTOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROCCASTRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE

ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO e

MARCO ZANASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Gessi del lago d’Iseo s.p.a. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Roccastrada per l’Ici relativa all’anno 2001 afferente un’area di 417.464 mq. adibita ad attività estrattiva. Sosteneva la ricorrente di non essere tenuta al pagamento dell’Ici e, in subordine, che la base imponibile doveva essere individuata non nel valore venale dell’area ma calcolata sulla base della rendita catastale, conformemente ai terreni agricoli, poichè il terreno non era assimilabile ad area edificabile.

La commissione tributaria provinciale di Grosseto rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana, sul rilievo che il terreno oggetto di causa era inserito nell’ambito degli strumenti urbanistici adottati dal comune e che l’attività estrattiva andava equiparata a quella industriale, per il che l’Ici era dovuta sulla base del valore venale, non trattandosi di terreno agricolo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Fibran s.p.a., già Gessi del lago d’Iseo s.p.a. affidato ad un motivo illustrato con memoria. Il Comune di Roccastrada resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 prevede che la base imponibile dell’Ici vada individuata nel valore venale per i terreni edificabili ed in quello catastale per i terreni agricoli; non essendo previsto un tertium genus, l’area destinata ad attività estrattiva non era suscettibile di imposizione ai fini Ici; in subordine sostiene che la pretesa impositiva non è commisurata all’effettiva potenzialità edificatoria dell’area, posto che lo strumento urbanistico prevede l’edificabilità dell’area ai fini dell’erezione di costruzioni strumentali solo limitatamente alla superficie complessiva di mq. 8.000; infine avrebbe dovuto essere applicata l’aliquota del 5,5 per mille prevista per i fabbricati di categoria D, anzichè quella del 7 per mille.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo il motivo è comunque infondato. Invero l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale. Peraltro mette conto rilevare che le sentenze pronunciate dalla Corte di legittimità ed indicate dalla ricorrente nella memoria attengono a fattispecie affatto diverse (espropriazione immobiliare) sicchè non valgono a contraddire quanto qui si afferma con riguardo alla base imponibile dell’Ici ove viene in rilievo l’edificabilità del suolo. Quanto alla censura, formulata in subordine, relativa alla determinazione del valore del fondo ed all’aliquota applicabile, essa è inammissibile perchè la ricorrente non ha indicato di aver dedotto la relativa questione nei giudizi di merito.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al comune le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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