Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14408 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36823/2019 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini,
112, presso l’avv. ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3305/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 07/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.- Il ricorrente M.S. è cittadino pakistano. Ha raccontato di essere fuggito dal Pakistan poichè, lavorando come facchino in un negozio di ventilatori, ha scoperto che i pacchi che trasportava contenevano armi e droga.
Impugna la decisione della corte di appello che ha rigettato l’appello avverso quella del Tribunale che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di protezione internazionale.
2. – La decisione della corte di appello ha ritenuto infondata l’impugnazione in quanto priva di deduzioni nel merito, ossia in quanto limitata a contestare i vizi formali del provvedimento amministrativo della Commissione, senza alcuna argomentazione quanto alla protezione internazionale richiesta.
M. propone un motivo di ricorso. Non v’è controricorso del Ministero.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 251 del 2007, art. 2, nonchè violazione dell’art. 5 TUI.
Secondo il ricorrente la corte ha errato nel ritenere privo di specificità l’appello, in quanto in materia di protezione internazionale l’onere di argomentazione è attenuato; ossia: sussiste un onere di allegazione ed, in una certa misura, di prova, ed è sufficiente che entrambi vengano rispettati; una volta che il ricorrente però abbia allegato i fatti, la loro qualificazione compete alla corte, che peraltro può riconoscere una forma di protezione anche se non espressamente richiesta, e che comunque ha un obbligo di valutare d’ufficio la fondatezza della domanda, solo che sia rispettato l’onere di allegazione rispetto ad essa.
Ciò in quanto l’impugnazione della decisione amministrativa è devolutiva e quindi investe comunque la corte del merito della protezione.
Il motivo è infondato.
Esso non coglie la ratio della decisione impugnata: la corte ha ritenuto che il ricorso non conteneva alcuna censura di merito, nè alcuna domanda in merito alla richiesta di protezione internazionale. Cosi che, pur se si ammette che l’impugnazione è devolutiva, deve pur sempre contenere qualcosa da devolvere.
Nella fattispecie, la corte ha ritenuto che il petitum di primo grado non ha investito i temi di merito (p. 3), essendosi il ricorrente limitato a contestare i vizi formali dell’atto amministrativo.
Dunque, resta evidente che il giudice di merito non può pronunciare sulla richiesta di protezione se non è fatta domanda in tal senso, che è cosa diversa dalla allegazione a sostegno della domanda medesima.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021