Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14408 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE XXX CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6301-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE del 29/09/2011, depositata il 13/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA MERIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.P. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 4/12/2012, depositata in data 13/01/2012, con la quale –

in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente, esercente, tramite adesione ad associazioni con altri medici, nella forma della c.d. medicina di gruppo, l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (avendo i giudici della C.T.P. rilevato che il professionista svolgeva l’attività “con esclusivo apporto di lavoro proprio, senta l’ausilio di personale dipendente ne con l’impiego di rilevanti beni strumentali”). A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla partecipazione del professionista all’associazione professionale “Studio Medico Perosa”, nonchè la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e dei principi inerenti la ripartizione dell’onere probatorio, vertendosi in tema di diritto al rimborso di imposta versata. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2082 c.c., avendo la C.T.R. errato nell’escludere la riconducibilità dell’attività del Dr. C. nell’alveo di un’attività autonomamente organizzata.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infirmieristico comune”, il cui utilizzo e previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

La sentenza della C.T.R. è conforme a tale principio di diritto successivamente affermato e peraltro la ricorrente deduce soltanto l’esercizio in forma associata della medicina di gruppo quale requisito integrante l’autonoma organizzazione ai fini IRAP (si fa pure riferimento all’utilizzo di personale dipendente, ma tale dato, non espressamente evincibile dalla riproduzione di quanto dichiarato dal contribuente al Quadro RE delle dichiarazioni, a pagg. 9 e 10 del ricorso, è stato escluso, con accertamento in fatto puntuale, dalla C.T.R., che si è richiamata alle motivazioni già espresse dai giudici di primo grado).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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