Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14408 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3860/2019 proposto da:

G.L., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Alessio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1498/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Cons. Dott. Marulli Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.L., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame nei confronti del diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 342 c.p.c. e di riflesso del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 2 e 3, e art. 27, D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, art. 6, comma 6 e art. 16 Dir 2013/32/UE, avendo il decidente ritenuto inammissibile l’appello proposto per difetto di specificità sebbene le argomentazioni sviluppate in grado di appello fossero dirette a contrastare gli elementi valorizzati dal decidente di primo grado per rigettare il ricorso, in tal modo incorrendo in un errore processuale preclusivo di ogni successiva valutazione in punto di credibilità; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15, lett. c) Dir 2004/83/CE, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria omettendo di considerare i profili individualizzanti della minaccia allegata ovvero la fede cristiana del ricorrente ed un minor livello di violenza indiscriminata; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria omettendo di valutare le condizioni di vita privata e familiare del ricorrente in Italia e nel contesto di provenienza; 4) della violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, avendo il decidente revocato l’ammissione al gratuito patrocinio in difetto di colpa dell’appellante.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è fondato e la sua fondatezza comportando alla radice la caducazione dell’impugnata decisione rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

E’ principio affermato da questa Corte a SS.UU. che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez. U, 16/11/2017, n. 27199). Ne discende nella specie che, avendo il ricorrente proceduto ad impugnare la pregressa decisione di primo grado censurandone argomentativamente il fondamento logico-giuridico posto a base di essa, la decisione qui impugnata merita di essere cassata con rinvio della causa avanti al giudice per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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