Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14407 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36695/2019 proposto da:

A.K.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEOFILO FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

FACILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3969/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente A.K. è cittadino nigeriano. Non sono note, in quanto non risultano nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata, le ragioni che lo hanno indotto a fuggire dal suo paese per venire in Italia.

Tuttavia, egli impugna una sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello, avverso una decisione di primo grado che aveva rigettato le forme di protezione richieste inizialmente.

Propone tre motivi. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.- I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, per via della inammissibilità del ricorso dovuta anche a ragioni diverse.

2.1.- Infatti, innanzitutto manca completamente

l’esposizione del fatto, ossia non risulta quale sia la vicenda che ha indotto il ricorrente a fuggire dal suo paese per giungere in Italia, vicenda indispensabile per una valutazione del merito delle richieste di protezione internazionale.

3.- Inoltre, nessuno dei motivi, che attengono tutti al merito, coglie la ratio della decisione impugnata: la corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva e questa ratio non è oggetto di ricorso, che invece contiene tre motivi tutti riferiti al merito della protezione internazionale, con la conseguenza che la decisione della corte di appello circa l’inammissibilità della impugnazione per tardività è incontestata, e diventata definitiva.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA