Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14407 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36695/2019 proposto da:
A.K.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TEOFILO FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA
FACILLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3969/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.- Il ricorrente A.K. è cittadino nigeriano. Non sono note, in quanto non risultano nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata, le ragioni che lo hanno indotto a fuggire dal suo paese per venire in Italia.
Tuttavia, egli impugna una sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello, avverso una decisione di primo grado che aveva rigettato le forme di protezione richieste inizialmente.
Propone tre motivi. Non v’è controricorso del Ministero.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
2.- I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, per via della inammissibilità del ricorso dovuta anche a ragioni diverse.
2.1.- Infatti, innanzitutto manca completamente
l’esposizione del fatto, ossia non risulta quale sia la vicenda che ha indotto il ricorrente a fuggire dal suo paese per giungere in Italia, vicenda indispensabile per una valutazione del merito delle richieste di protezione internazionale.
3.- Inoltre, nessuno dei motivi, che attengono tutti al merito, coglie la ratio della decisione impugnata: la corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva e questa ratio non è oggetto di ricorso, che invece contiene tre motivi tutti riferiti al merito della protezione internazionale, con la conseguenza che la decisione della corte di appello circa l’inammissibilità della impugnazione per tardività è incontestata, e diventata definitiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021