Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14407 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8366-2006 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G

SEVERANO 35 presso lo studio dell’avvocato CIANFONI GIORGIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARDEA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE

GENERALE DELLE ENTRATE DEL LAZIO UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 8,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma F.R. proponeva opposizione avverso gli avvisi di liquidazione, ai fini dell’ICI per gli anni 1993-96, che l’amministrazione del Comune di Ardea aveva fatto notificare per il pagamento dell’imposta e degli accessori per alcuni immobili di sua proprietà posti nel relativo territorio comunale, e per i quali la rispettiva rendita era stata applicata secondo la categoria e la classe attribuite, e che non erano state impugnate. Esponeva che gli atti esecutivi erano infondati, atteso che si trattava di immobili ormai ridotti in stato di degrado, pertanto l’ente non poteva avanzare alcuna pretesa; di conseguenza egli chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione.

Quella commissione rigettava il ricorso con sentenza n. 536 del 2002.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, cui l’ente pubblico territoriale resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 73 dell’8.11.2004, osservando che l’appellante non aveva dedotto alcunchè in ordine alla impugnazione o meno della rendita in base alla categoria e alla classe attribuite.

Contro questa pronuncia F. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.

Il Comune di Ardea e il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro questo secondo mai parte nei precedenti gradi, non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va rilevato che il presente ricorso risulta notificato il 6.3.2006 a mezzo del servizio postale agli intimati, e che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata mediante deposito il 4.1.2005, con la conseguenza che il termine lungo per il gravame è scaduto il 19.2.2006; quindi si tratta di ricorso inammissibile per tardività. Invero l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 6983 del 05/04/2005).

La questione è assorbente rispetto al motivo di ricorso, che perciò non va esaminato.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infine quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione civile, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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