Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14407 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24280/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Vittoria

Colonna n. 27, presso lo studio dell’Avvocato Alessandra Granati,

rappresentato e difeso dalli Avvocato Mauro Porto, giusta mandato

con procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2962/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 9/6/2015,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Umberto Santi per delega verbale dell’Avvocato Mauro

Porto difensore del resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.F. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Siracusa n. 2962/16/2015, depositata in data 7/07/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, da un lato, che- l’istanza del contribuente – di rimborso “del 90% pagato” – presentata sin da “21/01/2008″, deve ritenersi tempestiva, anche rispetto a termine biennale (decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665) previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 e, dall’altro lato, che l’eccezione, sollevata in appello per la prima volta, di carenza di legittimazione attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto al rimborso sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato l’esborso), e’ comunque infondata, “poiche’ il sostituto d’imposta si limita ad anticipare quanto dovuto all’Erario dal dipendente”.

Il controricorrente ha depositato in data 22/03/2016 istanza di trattazione anticipata.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle pani.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la C.T.R. ritenuto tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, pur sollevata dall’appellante a fronte dello ius superveniens rappresentato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, entrata in vigore il 1/01/2015.

Il motivo e’ infondato, in quanto la C.T.R. pur avendo inizialmente qualificato l’eccezione come tardiva, l’ha comunque diffusamente esaminata nel merito, respingendola in quanto ritenuta infondata.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 e artt. 12 e 14 preleggi, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., anche alla luce dello ius superveniens citato, che dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi.

La censura e’ infondata. il giudice di secondo grado si e’ uniformato a consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimita’.

Questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato il principio, da cui non vi e’ motivo di discostarsi, secondo cui, aldila’ dello specifico tenore del dato letterale (“i soggetti… possono definire in maniera automatica la propria posizione… La definizione si perfeziona versando, entro il…, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia’ eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualita’ 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato; cio’ dovendosi riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens” tale da rendere quanto gia’ versato non dovuto “ex post” (cfr. Cass. 13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonche’, per la materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).

Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, di natura “innovativa e retroattivamente efficace” (Cass. 18179/20915), che, oltre ad escludere dal beneficio i soggetti esercenti attivita’ d’impresa (alla luce delle questioni insorte di compatibilita’ con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato, ma, nella specie, e’ pacifico che si controverte di rimborso dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la necessita’ del rispetto del termine biennale di presentazione dell’istanza, prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, non rileva nella fattispecie.

In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15032/09, si e’ stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad oggetto la legittimita’ della rivalsa (sia in relazione all’an che in relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed entrambi, se e’ stato versato piu’ di quanto dovuto (o e’ stato effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto) possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).

Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.

2. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione dell’oggetto del contendere, interessato anche da recente intervento legislativo.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiche’ il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara le spese del presente giudizio di legittimita’ integralmente compensate tra le parti.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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