Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14407 del 10/07/2015

Civile Sent. Sez. L Num. 14407 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 15005-2014 proposto da:
A.A.

contro

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. C.F. 02155830405,
in persona del legale rappresentante pro tempore,

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elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che

Data pubblicazione: 10/07/2015

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIOVANNI BOLDRINI, MORENO PESARESI, giusta delega in
atti;

4

controricorrente

avverso l’ordinanza n. 4888/2014 della CORTE SUPREMA

5966/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica’
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato LOMONACO GIUSEPPE per delega verbale
BALDINI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

e

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2014 r.g.n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.A. propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n.
4888 del 28 febbraio 2014 della sesta sezione civile della Corte di
cassazione che, pronunciandosi su un regolamento di competenza
sollevato dal Tribunale di Forlì adito dalla Cassa di Risparmio di Cesena

accertamento della legittimità del licenziamento disciplinare nei confronti
di A.A. il quale aveva previamente proposto giudizio di merito
innanzi al Tribunale di Parma volto ad ottenere la declaratoria di
illegittimità del medesimo licenziamento ricorso preceduto da istanza
cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., ha dichiarato la competenza per
territorio del Tribunale di Forlì. La Corte di Cassazione, nel motivare tale
ordinanza, ha fatto riferimento a propri precedenti in cui si è affermato
che il provvedimento cautelare non radica la competenza in capo al
giudice che emette il relativo provvedimento, in quanto il giudizio di
merito costituisce giudizio autonomo e non già la continuazione di quello
sommario. La Corte di Cassazione ha citato, al riguardo alcuni precedenti
che l’attuale ricorrente ritiene inconferenti perché riferiti a procedimenti
conseguiti a due distinti licenziamenti, per cui la decisione impugnata
sarebbe frutto di un errore di fatto.
La Cassa di Risparmio di Cesena resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a
determinare la revocabilità delle sentenze (comprese, a seguito delle
pronunce della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, quelle
della Corte di Cassazione), consiste in un errore di percezione o in una

con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. avente ad oggetto la domanda di

mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o
l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente
escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa,
sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto
controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Nel caso in esame si

di Cassazione nella motivazione di un’ordinanza con la quale è stata
definita una questione di competenza territoriale. Tale citazione non può
inficiare la validità della pronuncia né, tanto meno, la correttezza giuridica
della motivazione stessa di cui il precedente citato, costituisce un semplice
corredo non necessario ai fini della correttezza della decisione stessa.
Non essendo in questione un errore nel percepimento del fatto, il ricorso
per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Come richiesto dal rappresentante della Procura Generale va disposta, ai
sensi dell’art. 89 secondo comma cod. proc. civ. la cancellazione delle frasi
contenute nella memoria ex art. 378 cod. proc, civ. indicate in dispositivo
sconvenienti, per il loro contenuto allusivo anche offensivo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
Dispone la cancellazione dalla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. delle
seguenti affermazioni:”gli incredibili agiti del dott. Fresa, si assommano a
quelli del Collegio che ha prodotto l’ordinanza n. 4888/2014, a certi
misteriosi viaggi (con destinazione Roma) dell’avvocato Pesaresi di
controparte, agli apparenti errori di chi ha accluso documenti di un altro
procedimento nel fascicolo afferente il proc. 5966/2013 a cui si riferisce
l’ordinanza n. 4888/2014 e ad altri oscuri accadimenti”; “Come mai pochi
2

deduce l’inconferenza di un precedente giurisprudenziale citato dalla Corte

giorni dopo l’emissione dell’ordinanza sfavorevole al sig. A.A., il
Presidente Mammone, in un caso identico a quello del giovane A.A., si è
improvvisamente ricordato dell’esistenza della mens legis? In Italia, a
proposito di competenza territoriale, valgono i principi giuridici di seguito
indicati. Solo in un’ottica di assoluta malafede si possono sostenere tesi
differenti”; In questa strana Italia è stato trattato con i guanti bianchi,
seguendo peraltro i principi che governano da almeno venti anni le
decisioni della Corte Suprema, proprio il Capitano Schettino
apparentemente colpevole, al pari di Costa Crociere, della morte e del
ferimento di decine di passeggeri”.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
complessive e 100,00 per esborsi ed C 4.000,00 per compensi professionali
oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma I quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015.

u,

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