Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14407 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14407 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

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– ricorrenti —
Contro

C.IS.L. (Confederazione Italiana dei Lavoratori) U.S.T. (Unione Sindacale
Territoriale) di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 83/A, presso l’avv.
Wladimira Zipparo, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Regina giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia
(Bari — Sez. staccata di Foggia), Sez. 27, n. 23/27/06 del 21 febbraio 2006,
depositata il 17 marzo 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Giancarlo Caselli per l’Avvocatura Generale dello Stato e l’avv.

Pasquale Regina per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il

Oggetto:
INVIM. Trasferimento per usucapione. Esenzione
ex art. 25, D.P.R. n.
643 del 1972. Limiti.

Data pubblicazione: 07/06/2013

rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione INusucapione di un immobile (utilizzato come centro di formazione professionale) alla Unione sindacale territoriale CISL di Foggia, pretesa tributaria
contestata in ragione della ritenuta esenzione del predetto trasferimento ai
sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 643 del 1972.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in
appello, con la sentenza in epigrafe, che rigettava l’appello principale dell’ufficio e l’appello incidentale del contribuente.
Avverso tale decisione l’amministrazione propone ricorso per cassazione
con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con
lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale e del
ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Altrettanto preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità, a spese
compensate, del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non ha partecipato al giudizio d’appello, al quale ha preso parte esclusivamente l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Foggia.
Con i due motivi di ricorso principale, l’amministrazione censura la sentenza impugnata, sotto il profilo delle violazione di legge e del vizio di motivazione, per la ritenuta esenzione da INVIM del trasferimento immobiliare
oggetto della controversia, senza distinguere che, nel caso di specie, si trattava dell’applicazione dell’INVIM ordinaria e non dell’INVIM decennale.
Le censure sono fondate. Questa Corte ha affermato che: «L’esenzione prevista, per gli incrementi di valore dei fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale
trasformazione, dall’art. 25, comma secondo, lett. d) del d.P.R. n. 642 del
1972 (come modificato dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694)
contiene un testuale riferimento all’imposta prevista dall’art. 3 del d.P.R. n.
642 cit. (cioè all’INVIM dovuta da società per gli incrementi sui valori degli
immobili conseguiti al decorso di dieci anni dal loro acquisto). Un tale riferimento esprime, pertanto, l’inequivoca volontà del legislatore di negare analogo beneficio per l’INVIM prevista dall’art. 2 (vale a dire, per quella ordinaria riguardante i trasferimenti)» (Cass. n. 11155 del 2000).
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il contribuente denuncia una supposta omessa pronuncia sul proprio appello incidentale incentrato sulla con-

2

VIM relativamente ad una sentenza che aveva dichiarato il trasferimento per

esaNTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 24/!9
N. 131 TAB. ALL. . – N.

MATERIA TRIBUTARIA

testata estensione della tassazione all’edificio insistente sul terreno trasferito
per usucapione.
Il motivo è inammissibile in quanto non coerente con i principi di cui all’art.
366 c.p.c. non essendo riportato nel ricorso lo specifico contenuto dell’atto
d’appello che si ritiene pretermesso, in modo che il giudice di legittimità

done le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. In ragione della formazione dei principi
enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso è giustificata la
compensazione delle spese relative al giudizio di merito, mentre in relazione
della presente fase del giudizio devono essere liquidate le spese in favore
dell’amministrazione ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le
spese della fase di merito, mentre condanna la parte controricorrente e ricorrente incidentale alle spese della presente fase del giudizio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre le spese
prenotate a debito. Compensa le spese di questa fase del giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consig ‘o del 18 aprile 2013.

possa conoscere della questione senza far ricorso ad altri atti.
Pertanto, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso principale e rigettato
il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata e ricorren-

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