Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14406 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36239/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3883/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

E.O. è cittadino nigeriano.

Non risulta nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata quale sia la vicenda che lo ha portato a fuggire dalla Nigeria. Piuttosto, egli ricorre con due motivi avverso una decisione della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, in quanto non previsto il secondo grado di giudizio, ratione temporis.

I motivi sono due. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Il ricorso manca del tutto del fatto storico, e tuttavia la sua esposizione risulta non necessaria ai fini della decisione che investe invece la questione della ammissibilità dell’appello.

1.1.- A dire il vero, il primo motivo, in modo generico anche nella rubrica, denuncia “violazione del principio di non refoulement”.

Si tratta di una censura che discute della esistenza in Nigeria di un clima di violazione dei diritti umani, ed anche di diffusa e generalizzata violenza.

Motivo, in quanto tale del tutto inammissibile, per almeno due ragioni.

La prima, e qui conta la mancata esposizione del fatto, che non essendo nota la vicenda personale del ricorrente non può farsi alcuna valutazione della fondatezza del motivo; la seconda è che la sentenza impugnata non ne fa questione alcuna, limitandosi a dichiarare inammissibile l’appello, per non essere previsto il secondo grado di giudizio.

2.- Il secondo motivo denuncia anche esso, con rubrica approssimativa, “violazione del c.d. principio dell’apparenza”.

Ritiene che non si applichi la L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in quanto quest’ultima norma, che ha abolito il grado di appello è riferita alle protezioni internazionali chieste dopo l’entrata in vigore.

Il motivo è infondato in quanto il dies a quo del nuovo regime non è dato dalla data di domanda di protezione internazionale, ma di quella di deposito del ricorso in primo grado, che è il momento rispetto al quale si valuta il regime processuale della domanda.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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