Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14406 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3242/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

Valentina Sassano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, domiciliato ex lege in Roma presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Cons. Dott. MARULLI Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.M., cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame nei confronti del diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente esaminato con la dovuta attenzione le argomentazioni poste alla base della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria avuto segnatamente riguardo all’integrazione sociale raggiunta dal ricorrente nel territorio nazionale.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo è inammissibile, essendo, da un lato, inteso a sollecitare una rivalutazione del sindacato di merito esperito dal decidente del grado, vero che la Corte d’Appello ha motivatamente escluso la sussistenza delle ragioni per la concessione della misura richiamata osservando che “nessuna considerazione è stata svolta in sede di appello in merito ad una situazione di vulnerabilità in cui verserebbe l’appellante”, e ciò sul rilievo che “gli sforzi di integrazione compiuti dal richiedente e i risultati raggiunti, seppur senz’altro apprezzabili, non possono in alcun modo concretizzare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”; dall’altro, volto a conferire valenza di fatto decisivo al presupposto dell’integrazione sociale quantunque, come ricordato, da ultimo le SS.UU. (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459), la misura reclamata, essendo pur sempre la sua concessione la risultante di una valutazione comparativa, non potrebbe essere accordata “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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