Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14406 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14406 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
4i QC
Contro
1:2)
Galfo Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3, presso l’avv. Fabrizio Paoletti, che, unitamente all’avv. Fabrizio Marchionni, lo
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di
Trento, Sez. 2, n. 03/02/07 del 29 gennaio 2007, depositata il 19 febbraio
2007, notificata il 2 marzo 2007;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Giancarlo Caselli per l’Avvocatura Generale dello Stato e l’avv.
Fabrizio Paoletti per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Affilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni
conseguente all’accertamento dell’aver il contribuente impiegato un lavoratore non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era riformata in ap-

1

Oggetto:
Sanzioni amministrative. Lavoro
“nero”. Onere della prova.

Data pubblicazione: 07/06/2013

-

pello, con la sentenza in epigrafe, che riduceva la sanzione in applicazione
del principio del favor rei per la sopravvenuta regola sanzionatoria più favorevole al contribuente. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso con quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale e del
ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con i primi tre motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di connessione logica, l’amministrazione censura la sentenza impugnata per aver ridotto la sanzione, nonostante il motivo
non fosse stato dedotto in primo grado, in applicazione del principio del favor rei.
Le censure, salvo che per quel che riguarda la indeducibilità in appello, trattandosi non di domanda nuova, ma di applicazione di uno ius superveniens,
sono fondate sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui:
«in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio
di retroattività della legge più favorevole, previsto dall’art. 3 del d.lgs. n.
472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto
conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori
dipendenti, previste dal terzo comma dell’art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n.
12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma
dall’art. 36 bis, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 8 aprile 2006, n. 248 e più favorevole al contribuente)» (Cass. n. 356 del 2010).
Fondato è anche il quarto motivo del ricorso principale, circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’onere della prova. Questa
Corte ha, infatti, affermato che: «in tema di sanzioni amministrative per
l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dall’art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006,
n. 248) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente
il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata
della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria
sia determinata “ex lege”, “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la
data di constatazione della violazione”» (Cass. n. 21778 del 2011). Ad assolvere tale onere probatorio non bastano le dichiarazioni dei lavoratori
(Cass. n. 1960 del 2012), ma occorre una prova positiva (e con documenti di
data certa) dell’effettiva durata del rapporto di lavoro.

MENTE DA RE(7
Ai SENSI DEL ro
N. 131 TAB. ALL. — N. 5
MATERIA TRIBUTAMI
Resta assorbito il motivo di ricorso incidentale, concernente una supposta
errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
Pertanto riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado
di Trento, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del
giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di Secondo rado di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consi lio del 18 aprile 2013.

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