Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14405 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35873/2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LUIGI PIRANDELLO

67 PAL A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA BELMONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1203/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente E.F. è cittadino nigeriano, dell’Edo State, da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare le ritorsioni causate dalla sua omosessualità, ed in particolare dall’adesione sin dall’adolescenza ad una organizzazione (OMISSIS), nella quale inizialmente aveva accettato di avere rapporti in cambio di ricompense. Nonostante l’opposizione iniziale dei genitori e del suo ambiente natio il ricorrente ha mantenuto l’adesione al gruppo, nel quale aveva anche un compagno insieme al quale, dopo la diffusione pubblica del loro rapporto, ha deciso di fuggire in Libia, paese da cui è poi arrivato in Italia, anche a seguito della morte accidentale del predetto compagno.

2.- La corte di appello, con la decisione che qui si impugna, non ha creduto al suo racconto, ed ha dunque rigettato la protezione internazionale, ritenendo quanto alla sussidiaria l’inesistenza di un conflitto armato generalizzato tale da evitare il rimpatrio.

La corte di appello ha altresì negato protezione umanitaria sul presupposto che, da un lato, la situazione politica e sociale della Nigeria non è ostativa al rimpatrio; per altro verso che non sono state addotte situazioni tali da indicare il ricorrente come vulnerabile.

E. ricorre con tre motivi. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 2.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe tenuto in seria considerazione le conseguenze dell’omosessualità in Nigeria, compresa l’eventualità di una persecuzione statale (p. 6 posto che in Nigeria quella condizione sessuale è punita con la reclusione (p. 7-8) e che le linee guida sulla concessione dello status di rifugiato consigliano di tener conto ai fini della protezione internazionale della omosessualità quale ragione di tutela.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione impugnata, che è basata sulla inverosimiglianza del racconto del ricorrente. La corte non nega affatto la situazione di repressione della omosessualità in Nigeria; piuttosto non crede che il ricorrente sia omosessuale, che è ratio diversa.

Non v’è dunque una violazione di legge, ossia non è disatteso il significato delle norme citate dal ricorrente a fondamento della protezione internazionale; la corte non dà a quelle norme un significato diverso da quello proprio, negando che esse comportino tutela dell’omosessuale da repressioni statali; piuttosto nega il presupposto di fatto di quelle norme, ossia che il ricorrente sia omosessuale perseguitato (pp. 3-4).

4.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

Il motivo è volto a censurare la decisione quanto al rigetto della protezione sussidiaria.

E’ articolato tendenzialmente su due aspetti: il primo attiene alla violazione dell’art. 14 citato, lett. a) e b), (p. 10); il secondo attiene alla violazione della lett. c).

Nel primo caso si contesta alla corte di non avere affatto tenuto in conto i pericoli che il ricorrente corre in caso di rimpatrio proprio a cagione della sua omosessualità; il secondo denuncia erronea valutazione delle fonti quanto alla situazione di conflitto armato generalizzato.

Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato. E’ inammissibile quanto al primo aspetto della censura: avendo la corte ritenuto inverosimile il racconto e dunque non creduto alla omosessualità del ricorrente non aveva obbligo di valutare le situazioni di cui dell’art. 14, lett. a) e b), che indicano minacce o pericoli derivanti dalla specifica situazione personale, ossia, nella fattispecie, della omosessualità; indagine che non ha luogo ove la situazione personale prospettata sia ritenuta, per l’appunto, inverosimile.

E’ infondata quanto al secondo aspetto, dal momento che il ricorrente oppone, si, delle proprie fonti, ma che non indicano affatto una situazione di conflitto armato in Nigeria, bensì episodici e sporadici avvenimenti di violenza.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Secondo il ricorrente la corte ha violato il senso delle norme sulla protezione umanitaria che impongono di concedere il permesso ogni volta che il rimpatrio pone il ricorrente in una situazione di vulnerabilità.

Il motivo di ricorso descrive le fattispecie e la giurisprudenza in tema.

Esso è del tutto inammissibile.

Intanto la corte di merito ha ritenuto, con decisione motivata, che, da un lato, la situazione della Nigeria non sia tale da costituire motivo ostativo al rimpatrio, quanto alla violazione dei diritti umani; per altro verso ha escluso che siano state allegate situazioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno.

Questa ratio andava contestata eccependo che invece emergevano dagli atti (anche se non allegate ad iniziativa di parte) situazioni ostative al rimpatrio, mentre il ricorrente si limita a dire che nel ricorso erano stati prospettati diversi motivi di vulnerabilità (p. 17) ma senza dire, per l’appunto, quali; ma andava anche contestata quanto alla affermazione che la Nigeria è paese dove diritti fondamentali hanno un certo rispetto.

Invece, il motivo contiene una astratta elencazione di regole e pronunce sull’istituto della protezione umanitaria e come tale non coglie la ratio della decisione impugnata. Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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