Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14405 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25248-2006 proposto da:

P.P., P.M.V., in proprio e nella

qualità di eredi della Sig.ra D.V.M., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA PORTUENSE 104 presso lo studio dell’avvocato

DE ANGELIS ANTONIA, rappresentati e difesi dagli avvocati AIRO’

NATALIZIA, PAPPALEPORE VITO AURELIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato AIRO’ NATALIZIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. e P.M.V. quali eredi di D.V.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 28/06/2005 che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della D. avverso l’avviso di accertamento del maggior valore del fondo con fabbricato oggetto dell’atto di compravendita per not.

Carino reg. il 23/12/96 originariamente tassato a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

La CTR in relazione ai certificati di destinazione urbanistica ai chiarimenti richiesti dell’Amministrazione al Comune di (OMISSIS) che aveva riferito che in zona erano state rilasciate concessioni edilizie, aveva ritenuto valido l’accertamento dell’Ufficio del maggior valore, considerando il fondo non agricolo ma edificabile.

I ricorrenti affidano il ricorso a tre motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa ala decisione in pubblica udienza e i contribuenti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 e di norme di diritto disposte dalla delibera della G.R. e vizio motivazionale in quanto, pur nel succedersi di modificazioni urbanistiche, il terreno ricadeva sempre in (OMISSIS) e cioè “parco agricolo produttivo” essendo irrilevante che qualche soggetto avesse, per qualsivoglia motivo personale, ottenuto concessione edilizia.

Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e vizio motivazionale per non avere la CTR tenuto, conto della documentazione presentata (certificazione del 3/02/2005) da cui risultava che la zona in cui insisteva l’immobile era qualificata agricola dal (OMISSIS), ed effettuato una lettura incompleta delle risultanze documentali.

Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 97 Cost.

per carenza di motivazione in ordine all’accertamento del valore.

I due primi motivi, per la stretta connessione devono essere esaminati congiuntamente.

I ricorrenti assumono che, alla data della compravendita, (OMISSIS), l’area in cui era ricompreso l’immobile aveva avuto riconosciuto espressamente destinazione agricola (OMISSIS) “Parco agricolo produttivo” con Delib. G.R. n. 393 del 1994 pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del 31/03/1994.

Con tale determinazione la Regione ebbe a modificare la precedente tipizzazione che qualificava la particella (OMISSIS) come zona (OMISSIS) e la p.lla (OMISSIS) “parte in zona (OMISSIS)” e”parte in area per i servizi pubblici di quartiere con simbologia di verde pubblico, interessata da vincolo paesaggistico” La CTR omette di valutare la incontestatamente dedotta evoluzione qualificatoria negli strumenti urbanistici dell’area in cui insisteva l’immobile, dal momento che nulla riferisce circa il contenuto della certificazione del (OMISSIS) circa la qualifica agricola, eccettuata la circostanza di precedenti rilasci di concessioni edilizie che, a dire dei contribuenti, si riferirebbero all’epoca della equivoca precedente classificazione, che, invece, secondo la CTR, confermerebbe la natura edificatoria del fondo.

Non può invero contestarsi che in presenza di certificazioni pubbliche incomplete o non chiare il contribuente abbia il diritto di documentare e dimostrare l’effettiva situazione urbanistica dell’immobile e il giudice debba effettuare le necessarie verifiche.

Indagine del tutto pretermessa dalla CTR. Il ricorso deve essere pertanto accolto,assorbito il terzo motivo, con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR della Puglia perchè verifichi sulla scorta della documentazione prodotta l’effettiva situazione urbanistica all’epoca dell’atto di vendita dell’area in cui era sito l’immobile.

La CTR provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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