Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14405 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14405 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Schena Dario Roberto, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22,
presso l’avv. Gerardo Vesci, che, unitamente all’avv. Paolo Pugliese, lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
(Genova), Sez. 7, n. 60/07/06 del 21 marzo 2006, depositata il 2 maggio
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Regina Pasquale per delega per la parte ricorrente e l’avv. Giancarlo Caselli per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni
conseguente all’accertamento dell’aver il contribuente impiegato due lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Oggetto:
Sanzioni amministrative. Lavoro
“nero”. Condono.
Diniego.

Data pubblicazione: 07/06/2013

CSFIVIE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL r., L-•:1 1-p, 4-’19$16
N, 131 TAB. ALL. . – N. 5

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La Commissione adita rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
Nella pendenza per il termine di impugnazione, il contribuente presentava
domanda di condono ex art. 16, L. n. 289 del 2002, domanda che veniva respinta dall’amministrazione. Il contribuente, pertanto, impugnava con il medesimo atto sia il diniego di condono sia la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio.
Il giudice d’appello, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’impugnazione
riconoscendo la legittimità del diniego di condono. Avverso tale sentenza il
contribuente propone ricorso con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente censura l’impugnata sentenza
per non aver esaminato i motivi di appello attinenti alla critica della sentenza di prime cure, limitandosi a valutare esclusivamente le questioni legate
alla legittimità del diniego di condono.
Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, pur dando conto della circostanza che il contribuente aveva contestualmente impugnato tanto il diniego
di condono, quanto nel merito la sentenza di prime cure, ribadendo le ragioni di contestazione sviluppate nel ricorso introduttivo, si è limitata poi a decidere (e peraltro solo apparentemente) sulla questione del diniego di condono: in realtà non sembrano facilmente ricostruibili la decisione adottata e
le relative ragioni. Sicché se è certo che il giudice a quo abbia omesso di valutare i motivi di impugnazione relativi al merito e nemmeno può dirsi che
abbia concretamente deciso sul diniego di condono.
Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti
gli altri motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della
causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2013.
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