Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14404 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13425-2009 proposto da:

B.M.C., B.F., B.P.M.,

B.L., B.N., BA.FR.

(OMISSIS) quali eredi di B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio

dell’avvocato PANNAIN ALDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUCERI GIORGIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS), G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA –

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/3/2008, depositata il 15/05/2008, R.G.N.

170/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato GIORGIO LUCERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 3.2.2003 il Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Città di Castello – accoglieva parzialmente la domanda proposta da B.A., che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, e, ritenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura di 1/3, condannava G. A., G.D. e la Fondiaria Assicurazioni S.p.A. a pagare Euro 183.697,73.

Con sentenza in data 13.1-15.5.2008 la Corte d’Appello di Perugia riteneva prevalente la colpa del B. (2/3) rispetto a quella del G. (1/3) e riduceva ad Euro 92.848,57 la somma conseguentemente dovuta agli eredi del danneggiato, nel frattempo deceduto.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: non era corretto addebitare al G. di non aver tenuto la destra; era pacifico che il B. non aveva rispettato lo stop. Avverso la suddetta sentenza gli eredi B. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno espletato difese.

Diritto

Va osservato preliminarmente che ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, 1 comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass., n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità (Cass. SS.UU., n. 20603 del 2007).

I ricorrenti denunciano con cinque motivi: 1^ motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 143 C.d.S. e art. 115 c.p.c.; motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia; 2^ motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c.; contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia; 3^ motivo: violazione o falsa applicazione egli artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c.; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia;

4^ motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia;

5^ motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c..

Il quarto motivo attiene alla liquidazione delle spese, che si assume essere stata effettuata in difformità della notula; le altro quattro censure attengono alla ricostruzione del sinistro e alla ripartizione della responsabilità, postulando una statuizione più favorevole.

Tutti i motivi peccano di autosufficienza e il quinto non adduce neppure argomentazioni a sostegno. Ma, soprattutto, nessuno dei cinque motivi formula il prescritto quesito di diritto, nè presenta il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione. Pertanto il ricorso è inammissibile.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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