Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14404 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21969-2006 proposto da:

R.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.

MORGAGNI 2-A presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERBO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BLASI FABIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.R.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 07/06/2005 che (decidendo sul rinvio operato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11610/2003 aveva respinto l’appello del medesimo avverso la sentenza della CTP di Viterbo che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’Ufficio del Registro di Viterbo che aveva recuperato a tassazione la differenza tra l’imposta di registro provvisoriamente liquidata in base ad un’attestazione provvisoria della sua qualità di coltivatore diretto e quella consequenziale alla revoca dei relativi benefici, non avendo prodotto certificazione definitiva e ciò in ordine all’atto di compravendita not. Benigni del (OMISSIS).

La Corte aveva stabilito che il rifiuto del competente Ufficio di rilasciare la certificazione non impediva al contribuente di godere dei benefici fiscali di cui alla L. n. 604 del 1954, dovendo il giudice tributario conoscere incidenter tantum della qualità di coltivatore diretto.

La CTR verificando la superficie del fondo in relazione al fabbisogno di manodopera aveva escluso la possibilità del R. di essere considerato coltivatore diretto.

Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno resistito con controricorso. La causa è stata rimessa ala decisione in pubblica udienza e il contribuente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso il R. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 31 e L. n. 454 del 1961, art. 48 erronea ed omessa valutazione delle risultanze probatorie e vizio motivazionale; deduce, in particolare, che erratamente la CTR, anzichè detrarre dalle giornate lavorative necessarie per la coltivazione del fondo (1276) le giornate di bracciante(154) e poi determinare se la restante forza lavorativa fosse stata inferiore o meno del terzo di quella complessivamente occorrente, poichè una forza lavorativa corrisponde a ore 286, aveva determinato in circa 4,5 unità il fabbisogno necessario (286 moltiplicato per 4,5 da 1287 poco più di 1276) e, poichè le 286 ore imputate al R. erano molto inferiori al terzo stabiliti dalla legge (che nel caso in esame corrisponde a 425,33, un terzo di 1276), aveva escluso la qualità di coltivatore diretto.

Osserva il ricorrente che tale calcolo non teneva in conto che un lavoratore poteva da solo svolgere il lavoro di più persone, come nel caso in esame in cui la conformazione del fondo consentiva l’impiego di mezzi meccanici, e poi il proprietario doveva certamente dare un apporto maggiore dei lavoratori dipendenti.

Col secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. e del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte non avendo l’Ufficio contestato che il R. si avvaleva di un solo bracciante, onde, ritenendo necessarie tra le quattro e le cinque unità, aveva commesso extrapetizione, anche perchè la Corte aveva disposto che la CTR del rinvio doveva accertare se in base ai documenti offerti dal ricorrente poteva a lui riconoscersi la qualità di coltivatore diretto.

Col terzo motivo, il contribuente deduce violazione dell’art. 3 Cost.

e vizi motivazionali sotto diversi profili.

Deduce che già era proprietario di 93/94 ettari e che con l’acquisto in esame aveva aumentato di circa 6/7 ettari la precedente superficie e che in occasione di precedenti acquisti l’Amministrazione gli aveva sempre riconosciuto tale qualità.

I due primi motivi per la stretta connessione devono essere esaminati congiuntamente.

I motivi sono infondati.

Il contribuente, invero, sotto la prospettazione di violazione di legge e di vizio motivazionale, introduce censure di fatto.

Non contesta il ricorrente che, al fine di determinare il fabbisogno lavorativo di un fondo (e poi la percentuale di lavoro personale e/o familiare al fine di determinare la ricorrenza della figura del coltivatore diretto), la CTR abbia correttamente fatto ricorso alle tabelle approvate dalla Commissione Provinciale per la mano d’opera agricola all’epoca vigenti nella Provincia di Viterbo, ma contesta che su tali basì astratte abbia determinato in una percentuale inferiore al terzo l’apporto lavorativo del contribuente.

Invece la CTR avrebbe dovuto considerare che il proprietario, per tale sua qualità, (per il maggiore interesse ecc.) da un apporto maggiore del lavoro di un bracciante, onde avrebbe dovuto ritenere raggiunti i limiti suddetti.

La censura non involge questioni interpretative, ma esprime una propria opinione in fatto, tra l’altro, intimamente contraddittoria in quanto, se da una parte fa riferimento ai parametri summenzionati, dall’altra parte se ne discosta dal momento che si sostiene che il proprietario da un contributo lavorativo (materiale)di gran lunga superiore a quello di un bracciante.

Una tale tesi, anche a volerne sostenere la natura (debolmente) presuntiva (ma in realtà solo suggestiva), appare insostenibile, per la sua apoditticità, nel caso in esame in cui dovrebbe dimostrarsi che l’apporto del proprietario è di due/tre volte quello di un bracciante. Nè può, poi, seriamente ritenersi che la non contestazione dell’Ufficio in ordine alla dedotta circostanza della disponibilità di un solo bracciante possa portare univocamente alla conclusione che tutto il residuo lavoro, anche immane, venga espletato dal proprietario, potendo ipotizzarsi anche altre situazioni (l’abbandono colturale o, financo, l’impiego di manodopera in nero). Comunque la censura investe questioni di fatto.

Nè sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. che concerne la introduzione di questioni di fatto non dedotte dalle parti, non già le argomentazioni giuridiche. Ove il motivo dovesse intendersi che la CTR avrebbe tenuto conto di documentazione diversa da quella prodotta dal ricorrente cui faceva riferimento la sentenza che aveva disposto il rinvio, il motivo sarebbe certamente non autosufficiente non essendo stati indicati i diversi documenti utilizzati dalla CTR. L’ultimo motivo, con cui il ricorrente si duole della violazione dell’art. 3 Cost. per avere l’Amministrazione concesso in precedenza i benefici in occasione di precedenti acquisti, a parte la genericità ,è inammissibile non investendo la ratio decidendi.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive oltre spese generali e accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

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