Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14404 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14404 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Bonifica Val d’Era, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 22, presso
l’avv. Carlo Baldassarri che lo rappresenta e difende giusta delega in calce
al ricorso;

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ricorrente

Contro

Immobiliare Pavone di Palermo Francesco & c. s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
intimata —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
(Firenze), Sez. 18, n. 114/18/05 del 17 novembre 2005, depositata il 19 gennaio 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Carlo Baldassarri pere la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione da parte della società contribuente, membro del consorzio qui ricorrente, della cartella esattoriale relativa ai
contributi di bonifica per l’anno 2001, pretesi dal Consorzio in riferimento

Oggetto:
Contributi consortili. Obbligo di
contribuzione.
Condizioni. Onere
della prova.

Data pubblicazione: 07/06/2013

ad immobili di proprietà della società contribuente e ricadenti nel comprensorio consortile. La società contestava sia il difetto del potere impositivo in
capo al Consorzio, sia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia l’illegittima determinazione dell’ammontare del contributo sulla base
della rendita catastale.
La Commissione adita accoglieva il ricorso e annullava la cartella di pagamento: il giudice di prime cure riteneva che l’ente impositore non avesse

con l’indeterminato bene della salubrità ambientale. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Consorzio
propone ricorso per cassazione con otto motivi, illustrati anche con memoria.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, stante il carattere eventualmente assorbente, devono essere
esaminati congiuntamente il quinto ed il settimo motivo di ricorso, con i
quali, sotto il profilo del vizio di motivazione, la parte ricorrente lamenta
che la CTR abbia ritenuto che l’onere della prova del beneficio tratto dall’immobile della società contribuente gravasse sul Consorzio.
Un attento esame della narrativa dei fatti sviluppata nella sentenza impugnata convince immediatamente che oggetto del contendere tra le parti sia stata
esclusivamente la contestazione formulata nel ricorso originario sull’assenza
di un “beneficio diretto” che l’immobile della predetta società poteva ricevere dalle opere consortili. Altrettanto certa appare la natura di tali opere da
considerare opere idrauliche di terza categoria.
Orbene, questa Corte, in analoga controversia che opponeva il medesimo
consorzio ad altri consorziati, ha avuto modo di affermare che, nonostante
sia indubbio che l’obbligo di contributo a carico del consorziato trovi giustificazione solo nell’esistenza di un beneficio fondiario diretto, quando non di
opere di bonifica si tratti, bensì di opere di difesa idraulica «il beneficio e la
sua attualità sono intrinseche alle opere stesse essendo evidente che un fondo, se ad es. effettivamente difeso da un argine, acquista maggior valore per
effetto di detta opera» (Cass. n. 7157 e 7159 del 2011).
Questa prospettiva rafforza la presunzione che secondo l’orientamento costantemente espresso da questa Corte deriva dall’approvazione del “perimetro di contribuenza”, che esonererebbe il Consorzio dall’onere di provare il
beneficio a favore del consorziato che si pretenda obbligato al contributo:
«In tema di contributi di bonifica, l’acquisizione della qualità di consorziato,
e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all’inclusione del fondo del
singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell’art.
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fornito la prova che l’immobile oggetto della pretesa avesse tratto beneficio
dall’opera di bonifica e che detto beneficio fosse diretto e non coincidente

860 cod. civ., e, però, a norma dell’art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’entità del contributo è modulata in relazione ai benefici
conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l’approvazione del perimetro di
contribuenza — definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio — ha esclusivamente
la funzione di esonerare l’Amministrazione dall’onere di provare il benefi-

piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di
bonifica, deducendo l’illegittimità o l’incongruità del piano di classifica»
(Cass. n. 9099 del 2012).
Dal riportato principio emerge che all’inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio consegue la qualità di consorziato, come tale (e in quanto tale) obbligato a contribuire agli oneri per le
opere consortili, oneri la cui misura (e solo quella) è condizionata all’esistenza di “un vantaggio diretto e specifico” al fondo del consorziato. Ciò,
tuttavia, seguendo ancora la giurisprudenza di questa Corte, se l’onere in discussione derivi dall’esecuzione di “opere di bonifica”: se, invece, il predetto onere derivi dall’esecuzione di opere idrauliche «il beneficio e la sua attualità sono intrinseche alle opere stesse».
Ritornando sui motivi di impugnazione sviluppati nel ricorso originario, per
quanto riportato, peraltro, analiticamente, nella sentenza impugnata, è possibile evidenziare che la società contribuente non ha contestato: a) la propria
qualità di “consorziato”; b) l’esistenza del perimetro di contribuenza e del
piano di classifica; e) l’inclusione del proprio immobile nel predetto perimetro. Peraltro non risulta che la società contribuente abbia affermato di aver
proposto impugnazione in via amministrativa del perimetro di contribuenza
e del piano di classifica approvati, né che ne abbia chiesto la disapplicazione
al giudice tributario adito. In proposito nessun rilievo può essere attribuito —
coma afferma una recente sentenza di questa Corte, che ha deciso una analoga controversia che vedeva opposto lo stesso Consorzio ad altro consorziato — «il “catasto consortile” di cui alla L.R. n. 34 del 1994, art. 18, che,
come reso evidente dal dato testuale della disposizione (oltre che dal complessivo testo normativo), presenta mere finalità repertoriali, né — ancorché
indicazioni in contrario appaiano emergere da Cass. n. 4513/2009 — la trascrizione del “perimetro di contribuenza”, prevista dall’art. 15, comma 2,
della L.R. cit. (e dalla corrispondente norma statale: R.D. n. 215 del 1933,
art. 10, ult. parte). L’incombente deve, infatti, ritenersi prescritto nella sua
tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità ai terzi, in
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cio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l’insorgenza
dell’onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il

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rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile (cfr. li4~A TgIBUI’ARIA
art. 16, comma 4, della legge reg.); mentre la circostanza che il “perimetro
di contribuenza” (come il “piano di classifica”) promani dall’assemblea dei
delegati degli stessi consorziati (artt. 20, 23) rende superflue forme di pub-

d’Era (cfr., ex aliis, Cass. nn. 654, 2833, 2841, 2842 del 2012)» (Cass. n.
4892 del 2013).
La forte presunzione derivante dalla natura delle opere consortili in discussione (opere idrauliche di terza categoria), per l’intrinsecità del “beneficio”
a favore del fondo del consorziato ad esse connesso, e dall’inclusione dell’immobile del medesimo consorziato nel perimetro di contribuenza, consegue l’infondatezza della complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, risolventesi nell’attribuito onere probatorio al Consorzio, invece che
al consorziato. Da ciò l’accoglimento delle censure articolate ai motivi quinto e settimo del ricorso, con assorbimento dei restanti: la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributariaidella Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese
della presente fase del giudizio.

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P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il quinto e settimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della
Commissione Tributariat)della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2013.

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bliciznzione, che ne subordinino l’efficacia nei loro confronti. Identici
principi sono stati già recentemente affermati da questa Corte in analoghe
controversie nelle quali era parte il medesimo Consorzio di bonifica Val

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