Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14403 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21766-2006 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato LENCI DIEGO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., CO.RE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29452/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI – 5^

SEZIONE, emessa il 18/5/05, depositata il 25/05/2005, R.G.N.

70426/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo l’inammissibilità del ricorso.

FATTO

Con sentenza 18-24.5.2005 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato

la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da

Co.Re. nei confronti delle Generali Assicurazioni S.p.A.,

quale impresa designata FGVS, mentre l’accoglieva nei confronti di

C.C., che condannava al pagamento degli interessi

legali sulla somma di Euro 154,94 già corrisposta.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre

motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Fatto

Con sentenza 18-24.5.2005 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da Co.Re. nei confronti delle Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata FGVS, mentre l’accoglieva nei confronti di C.C., che condannava al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 154,94 già corrisposta.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Risulta dagli atti che il C. aveva proposto in data 20.2.2006 un precedente ricorso avverso la medesima sentenza (R.G. 7575/2006) cui successivamente aveva rinunciato con atto notificato il 4.7.2006, essendo stato il ricorso depositato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c.. E’ orientamento consolidato (cfr., ex multis, la recente Cass., Sez. 3, n. 7618/2010) che la riproposizione dell’impugnazione inammissibile o improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d’inammissibilità o improcedibilità è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.

Nella specie non è intervenuta la pronuncia giudiziale di improcedibilità del primo ricorso, per cui con esso non si era consumata la facultas impugnane del ricorrente, ma detto ricorso ha determinato la decorrenza del termine breve per impugnare, stabilito in sessanta giorni dall’art. 325 c.p.c., comma 2 e, dunque, scaduto il 21.4.2006, con la conseguenza che il ricorso in esame, proposto solo il 7.7.2006 è tardivo. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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