Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14403 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35424/2019 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliata in Casteldeci (RN), località

Schigno, n. 1, presso l’avv. SILVANO ZANCHINI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA,PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA SEZ. FORLI’ CESENA, MINISTERO DELL’INTERNO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2894/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La ricorrente è cittadina nigeriana, madre di un bambino, nato dalla relazione con un cittadino ghanese, con cui convive in Italia.

Dalla sentenza impugnata si deduce che ha raccontato di essere arrivata in Italia attraverso la Libia, dopo due anni di soggiorno in quel paese.

Ha chiesto dunque il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, che però il Tribunale ha rigettato, in entrambi i casi, salvo a ritenere dovuto il permesso di soggiorno per lo stato di gravidanza in cui si trovava la ricorrente all’epoca.

La corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo, quanto alla protezione sussidiaria, che l’errore commesso in primo grado consistente nella valutazione della situazione del Ghana anzichè della Nigeria non è stato impugnato e dunque rimane fermo; quanto alla invocata rilevanza del transito in Libia, che la ricorrente non ha spiegato per quale ragione anzichè andare via dalla Libia verso il suo paese ha invece preferito venire in Italia; quanto infine alla umanitaria, che la maternità in sè e per sè non è motivo di vulnerabilità.

Ricorre J.E. con tre motivi. Il Ministero si costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

p..- Il ricorso non rispetta il requisito

della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

Il ricorso è comunque, anche per altri versi, inammissibile.

p..- Con. il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e c e L. n. 25 del 2008, art. 8.

La ricorrente si duole del fatto che la corte di appello ha ritenuto come non impugnata la valutazione del giudice di primo grado che ha valutato la situazione del Ghana anzichè quella della Nigeria, e dunque ha ritenuto di mantenere ferma tale valutazione.

La ricorrente obietta che l’obbligo del giudice di merito di usare poteri officiosi comporta che la valutazione del paese di origine debba essere compiuta comunque correttamente al di là delle allegazioni della parte.

Secondo e terzo motivo attengono alla protezione umanitaria e denunciano, il secondo, violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e L. n. 25 del 2008, art. 14; il terzo, violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 2 e 5.

La ratio della decisione impugnata è nel senso che pur non essendo ostativo il fatto di avere ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 TUI, per motivi familiari, permesso, ossia che non impedisce la protezione umanitaria, tuttavia, quest’ultima va negata in quanto la mera situazione familiare in sè e per sè non è motivo ostativo al rimpatrio. E comunque è una situazione che potrà rilevare ad altri fini.

La ricorrente censura questa ratio osservando non solo di essere madre di un bambino piccolo, ma altresì convivente di un cittadino ghanese che ha ottenuto proprio la protezione umanitaria e che queste circostanze non sono state tenute in conto, nè è stata valutata la situazione del paese di origine in relazione ai pericoli di rimpatrio di una donna (secondo motivo) e che non è stata compiuta alcuna comparazione tra il diritto alla sicurezza o comunque al controllo della immigrazione e quello alla unità familiare dello straniero (terzo motivo).

p..- Il primo motivo è inammissibile, giacchè censura una motivazione della sentenza che tale non è stata, avendo la corte territoriale deciso sulla protezione sussidiaria dando rilievo al fatto che l’appello era “comunque esclusivamente incentrato non sulla situazione del Ghana ma su quella della Libia…”, cioè sulla situazione del paese di transito.

Il motivo, non si correla all’effettiva motivazione, ma attribuisce tale carattere ad affermazioni della corte che si sono limitate a registrare ciò che non era stato oggetto di lamentela con l’appello, ma senza dare loro rilievo ai fini della sorte dell’appello, che è motivata con quanto appena evocato e con ciò che segue nella stessa pagina 3 e nella 4.

Il secondo motivo nemmeno individua la motivazione che vorrebbe criticare, evoca un doc. c), che indica come prodotto in questa sede, ma del quale non fornisce l’indicazione della produzione nel giudizio di merito; evoca considerazioni sulla tratta senza che sia dato sapere se e come erano state introdotte nel giudizio di merito.

Mera asserzione generica risulta l’affermazione dell’ultima proposizione della pag. 7.

Nella parte finale, poi, si lamenta che in primo grado il Tribunale avrebbe sentito la ricorrente senza interprete, ma si omette di dire se e dove con l’appello ci si era lamentati del problema.

Il terzo motivo, è inammissibile in quanto si fonda sull’esistenza della concessione della protezione umanitaria al preteso marito della ricorrente, ma omette di dire come e dove la circostanza fosse stata introdotta e, se anche lo avesse detto, sarebbe rilevante la circostanza che la corte ha detto che “non è neppure provata l’allegata concessione della protezione umanitaria al sig. A.A.”, il che rende il motivo non correlato alla motivazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA