Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14403 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13719/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO CINQUE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA del 26/11/2014, depositata il

01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di D.T.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 480/08/2014, depositata in data 1712/2014 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione concernente maggiori imposte di registro ed ipotecane, in relazione ad atto di compravendita stipulato nel 2008, per effetto della ritenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali, avendo il contribuente, nel biennio precedente, effettuato la vendita di altro terreno di superficie superiore ad 1 ha, in violazione della L. n. 604 del 1954, art. 2 (agevolazioni della piccola proprieta’ contadina) – e’ stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, mentre sono state estese, dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, all’imprenditore agricolo professionale le agevolazioni fiscali previste a favore del coltivatore diretto, non sono estensibili al primo le limitazioni previste dalla L. n. 604 del 1954, art. 2, in quanto incompatibili con la stessa figura dell’imprenditore agricolo professionale.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rimale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4 e della L. n. 604 del 1954, art. 2, comma 1, n. 3, dovendo ritenersi applicabile all’imprenditore agricolo professionale anche la causa di decadenza (per vendita nel biennio precedente di un terreno superiore ad un ettaro), prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 2, per il coltivatore diretto.

2. La censura e’ infondata, alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 16071 del 2013) secondo cui, in terna di imposti sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, gia’ previsti per la piccola proprieta’ contadina, senza richiedere altresi’ la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui della L. n. 604 cit., art. 2, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare (cfr. anche Cass. ord. 23630/2014).

Questa Corte, nella pronuncia del 2013 (richiamata anche dalla C.T.R. nella decisione qui impugnata), ha invero affermato che “anche le dimensioni del terreno acquistato e venduto, che debbono esser tali da non eccedere o ridurre entro un certo limite la piccola proprieta’ contadina, condizioni, queste, previste alla L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 2 e 3, sembrano in contrasto con la fattispecie dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), anche introdotto a promuovere piu’ ampie, moderne e produttive proprieta’ agricole, nel tentativo di superamento delle scarsamente redditizie imprese agricole familiari, avendo il Legislatore inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch’essa da luogo alla riduzione d’aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiche’ il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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