Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14403 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 28/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9582-2013 proposto da:

PANTURIST ALBERGHI TURISTICI MODERNI PANDOLFI SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 221, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 224/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che la Panturist Alberghi Turistici Moderni s.r.l. propone ricorso, affidato due motivi, per la cassazione della sentenza n. 224/10/12, depositata il 10/10/2012, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Roma avverso la decisione di primo grado che aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento, notificato il 3/1/2006 (insieme ad altro relativo all’anno 2000), per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2001, oltre interessi e sanzioni, emesso a seguito dell’attribuzione da parte dell’Ufficio della rendita catastale, risultata superiore al valore di libro applicato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3;

che il Giudice di appello osservava, in particolare, che l’operato del Comune era corretto in quanto “le rendite attribuite agli immobili in questione sono state determinate da istanze presentate dalla società, per ristrutturare gli immobili e, quindi, la parte era già a conoscenza della nuova rendita catastale attribuita” e notificata in data 12/4/2002;

che l’intimata Roma capitale, già Comune di Roma, non ha svolto attività difensiva; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1 quater, conv. nella L. n. 26 del 2005, in quanto la sentenza della CTR, con motivazione apodittica, che non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudicante, omette di esaminare la eccezione di decadenza della potestà impositiva del Comune, relativamente all’ICI per l’anno 2002, essendo stato notificato il relativo avviso di accertamento in data 3/1/2006, mentre il termine in questione, nonostante la proroga, andava a scadere il 31 dicembre 2004;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 e L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, motivazione errata e/o apparente, in quanto l’efficacia della modifica della rendita catastale decorre dalla notifica al titolare intestatario dell’immobile, non essendo quindi legittima una rettifica dell’ICI per l’anno 2001, ed errato risulta il richiamo, contenuto nella impugnata sentenza, alla procedura DOCFA così come errato è il richiamo, contenuto nell’atto di accertamento, alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, laddove si esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi;

che la prima cesura è sotto vari profili inammissibile, perchè il ricorrente che censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, mentre la contribuente nel formulare il motivo di ricorso, non vi ha trascritto le parti dell’atto di costituzione in appello necessarie a dimostrare la proposizione, come già avvenuto nell’atto introduttivo del giudizio, della questione, rimasta assorbita dall’accoglimento dell’impugnazione dell’atto impositivo per ritenuta inefficacia della rendita attribuita dall’Ufficio, e perchè l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, siffatte censure presupponendo che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (Cass. n. 329/2016; n. 7878/2012);

che va disattesa anche la cesura proposta con il secondo motivo di ricorso in quanto la presente controversia origina dalla notifica dell’avviso di accertamento ICI da parte del Comune di Roma e vede la contribuente contestare l’attribuzione della rendita, recepita dall’atto impositivo impugnato, sotto il solo profilo della sua inefficacia per le annualità anteriori alla notifica della rendita medesima, pur risultando essa attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000;

che la questione va risolta alla luce di un ormai consolidato orientamento di questa Corte che, a partire dalla sentenza n. 3160/2011 delle Sezioni Unite, afferma il principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”;

che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite, “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”;

che questa Corte ha ulteriormente precisato, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), che “ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass. n. 13443/2012);

che, nel caso di specie, è pacifico che la rendita catastale, sulla base della quale è stata riliquidata l’ICI per l’anno 2001, è stata attribuita dopo il 31 dicembre 1999, essendo stata notificata alla società contribuente il 12/4/2002, e recepita nell’atto impositivo notificato dal Comune di Roma il 3/1/2006, per cui la sentenza impugnata risulta conforme ai sopra richiamati principi in quanto non trascura la rilevanza del momento di attribuzione della rendita catastale e della sua notificazione alla contribuente, da opera dell’Agenzia del territorio, essendo corretta la liquidazione della maggiore imposta da parte del Comune anche in relazione alle annualità d’imposta anteriori all’attribuzione della rendita in questione, stante la denuncia di variazione del fabbricato presentata dalla il 30/1/1996;

che non v’ è luogo a pronuncia sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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