Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14403 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14403 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Raengo Enrico, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Fea 4, presso
l’avv. Saira Di Eugenio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Raengo
giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
Contro

mistero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
intimati costituiti

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia (Trieste), Sez. 11, n. 144/11/06 del 25 ottobre 2006, depositata
il 22 novembre 2006, notificata il 20 dicembre 2006;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Giancarlo Caselli per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza dai benefici della “prima casa”, per non

Oggetto:
Imposta di registro.
Agevolazione
“prima casa”.
Mancato trasferimento della residenza nel termine
di legge. Revoca.

Data pubblicazione: 07/06/2013

avere trasferito il contribuente la propria residenza anagrafica nell’immobile acquistato entro tre anni dall’acquisto medesimo (trattandosi di riacquisto di un immobile con il ricavato dalla vendita di altro immobile sempre
adibito a prima abitazione): restava per l’Ufficio irrilevante che il mancato
trasferimento fosse da imputare al ritardo nei lavori di ristrutturazione
dell’immobile in questione, essendo l’esecuzione dei predetti lavori riconducibile ad una scelta volontaria del contribuente.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in
ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione non ha notificato
un controricorso, ma ha depositata un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta sotto il profilo della
violazione di legge, l’affermata sussistenza, nel caso, di un termine di decadenza perentorio, nonostante la mancanza di una previsione di legge in proposito e senza tener conto dell’esistenza di una causa di forza maggiore che
giustificava il ritardo; con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, sotto il
profilo del vizio di motivazione, la mancata valutazione della causa di forza
maggiore dedotta in causa e la mancata motivazione delle ragioni che avrebbero reso irrilevante tale circostanza ai fini della decisione.
Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha, infatti, stabilito che: «In tema di
agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”,
previsti dall’art.1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall’art. 2, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della
destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno
entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici. Ciò in quanto i
benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello
scopo per cui vengono concessi, con la conseguenza che l’eventuale assenza, nel provvedimento normativo costituente la fonte, della prefissione di un
termine non esclude che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda giustificato solo se rappresenti la conseguenza di un ostacolo
frapposto da circostanze obiettive» (Cass. n. 20066 del 2005; v. anche Cass.
nn. 9149 del 2000; 18300 del 2004; 10011 del 2009). Sicché il termine di
decadenza triennale del potere di accertamento assegnato all’Ufficio, segna
anche il termine “ultimo” per il contribuente per la realizzazione dello scopo
cui è subordinata la concessione dell’agevolazione.
2

appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone

tISENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26,44,1 19
N. 131 TAB. ALL. 14. – N. 5

MAThRIA TRIBUTARIA
Nel caso di specie il triennio è decorso e non rileva il fatto che il ritardo fosse dovuto al protrarsi dei lavori di ristrutturazione, trattandosi di circostanza,
peraltro non provata nelle sue specifiche ragioni, che trovava la propria causa in una libera scelta del contribuente.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Il consolidarsi dei principi affermati
in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese,
Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli

el 18 aprile 2013.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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