Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14402 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 25/05/2021), n.14402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28577/2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 901/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.F., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione con 4 motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 901 del 19 febbraio 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

2.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza e lacunosità della motivazione per aver la corte d’appello rigettato la richiesta dello status di rifugiato non riuscendo ad individuare persecuzioni “per tendenza o stili di vita e senza argomentazione alcuna”.

3.2. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente censura la parte della sentenza dove è stato omesso la valutazione della sussistenza del danno grave. Denuncia quindi che il giudice del merito nonostante l’assenza di istruttoria ha ritenuto che in Nigeria non vi fosse un pericolo generalizzato.

3.3. Con il quarto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza ove dispone di non concedere la protezione umanitaria senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese d’origine.

4. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile. Infatti dal ricorso non si riesce neanche a ricostruire i motivi per cui è fuggito dal suo Paese di origine e quali sono le motivazioni per cui chiede la protezione internazionale.

5. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA