Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14402 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6387-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AZD. AGRICOLA IL SOLE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 19/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 19/01/2005.

Quest’ultima aveva riformato, su appello della società “Azienda Agricola il Sole” s.r.l., la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il rigetto della richiesta di rimborso per tassa di Registro e imposte catastali e ipotecarie pagate in più senza applicazione dei benefici di cui alla L. n. 153 del 1995, artt. 12 e 13 in ordine all’atto di compravendita not. De Candia del (OMISSIS) reg. il 6 del mese successivo.

La CTR aveva ritenuto fondata la richiesta di rimborso della differenza tra l’aliquota ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta di cui alla legge sopraindicata per gli immobili compravenduti, riconoscendo la qualifica di imprenditore agricolo alla società ricorrente, non ostandosi la sua costituzione in società di capitali, in base alla direttiva comunitaria n. 159 del 17 aprile 1972 che forniva una nozione più certa e precisa di tale nozione al fine di armonizzare le legislazioni dei paesi comunitari.

Si duole la ricorrente Agenzia, col primo motivo di ricorso, di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa – parte prima – del D.P.R. n. 131 del 1986, L. n. 153 del 1975, artt. 12 e 13 in relazione all’art. 249 C.E. e agli artt. 12 e 14 preleggi assumendo che la CTR non poteva fare riferimento alla direttiva 312/85 in quanto la L. n. 153 del 1975 non era norma di recepimento di tale direttiva e pertanto il concetto di imprenditore agricolo andava ricercato nella superiore tariffa che escludeva le società anche di persone; col secondo motivo si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1975, art. 13 e dell’art. 2697 c.c. di vizio motivazionale in quanto ove si riconoscesse che la disposizione di cui all’art. 13 predetto “associazioni che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione di imprenditori agricoli” – non escluda le società commerciali, la sentenza non espliciterebbe una interpretazione nel senso della rilevanza oggettiva del beneficio, che invece è soggettiva sicchè avrebbe dovuto la ricorrente fornire la prova che tutti i soci fossero imprenditori agricoli e che lo statuto prevedesse tale obbligo.

La contribuente non ha resistito.

Il ricorso è stato rimesso alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. La questione oggetto di discussione è se ai fini delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 sia ostativo all’applicabilità della relativa disciplina, l’esercizio della impresa agricola in forma societaria (di capitali nel caso di specie).

Anzitutto deve osservarsi che, ratione temporis, è applicabile la disciplina anteriore al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, che estendeva la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, a determinate condizioni, alle società di capitali.

Ora questa Corte (Cass. n. 14145/09) ha ritenuto che la nozione di “imprenditore agricolo a titolo principale” non è nozione extragiuridica, ma normativa, atteso che la sua definizione è stabilita dalla L. n. 153 del 1975, che ha dato attuazione alle direttive del Consiglio CEE nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del 14/04/1972 (per evidente errore l’Agenzia parla di direttiva 312/85).

Così anche Cass. n. 10226/2003,n.n. 11693/1997,n. 3247/1996, n. 6213/1990.

Orbene la L. n. 153 del 1975, art. 12 nel testo all’epoca vigente, qualificava imprenditori agricoli a titolo principale soltanto gli imprenditori individuali, stabilendo che: “Si considera a titolo principale l’imprenditore agricolo che dedichi all’attività agricola due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.

Tale opzione legislativa di escludere le società di capitali che svolgevano attività agricola dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è stata successivamente confermata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2 che ha ristretto il concetto, introducendo ulteriori condizioni.

L’esclusione delle società di capitali dalla nozione di imprenditore agricolo non contrasta poi con i principi costituzionali di parità di trattamento e di libera concorrenza e con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in forza del quale non possono escludersi dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale persone giuridiche e società per il solo fatto della loro forma giuridica (Corte di giustizia in causa n. 312/85).

Sotto il primo Aspetto basta richiamare la sentenza n. 87 del 2005 della Corte Costituzionale che ha precisato che, in tema di esenzioni e agevolazioni fiscali, rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza, l’individuazione dell’ambito di applicazione, e che la ragione giustificatrice dell’agevolazione fiscale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 sta nel favorire coloro che coltivano direttamente il fondo e che traggono dall’attività agricola la fonte principale del proprio reddito;non è pertanto irrazionale l’esclusione della società di capitali in cui predomina l’elemento capitalistico dell’impresa.

Sotto il secondo aspetto, questa Corte (Cass. n. 14145/09,10226/03, 11693/97, 3247/96, 6213/90) ha ripetutamente affermato con il conforto della stessa Corte di Giustizia (dee. 15/10/1992 in causa 162/91) che la parificazione prospettata dalla Corte europea opera limitatamente alla disciplina nazionale che costituisce attuazione della direttiva comunitaria n. 159/72 – L. n. 153 del 1975 – in funzione dalle provvidenze da questa previste, con la conseguenza che la norma nazionale può in piena autonomia regolare la materia relativa al trattamento tributario.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Non essendo necessari accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi a causa della natura delle questioni trattate, per compensare per intero le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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