Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14401 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.V., rappresentato e difeso dall’avv. Giacobina

Roberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Panama n. 12, presso l’avv. Colarizi

Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria

Antonietta Caldo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 49/06/05, depositata il 17 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

maggio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Fabrizio Mozzino (per delega) per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.N.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, esercente il commercio ambulante con posto fisso presso mercati settimanali, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa dal Comune di Torino a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2002.

2. Il Comune resiste con controricorso, illustrato con memoria.

3. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia totale carenza di motivazione “in ordine alla censura del ricorrente riguardante l’assenza, nelle deliberazioni comunali, della esposizione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe di cui al D.Lgs. N. 507 del 1993, art. 69, comma 2 e delle modalità di determinazione della tariffa, così come prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65”.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, per la mancata disapplicazione, da parte del giudice a quo, delle delibere comunali per i motivi di cui al primo motivo.

Con il terzo motivo, poi, si denuncia ulteriormente la contraddittorietà della motivazione, sempre con riguardo alla valutazione degli atti amministrativi anzidetti, ai fini della loro eventuale disapplicazione.

Infine, con il quarto motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69 per avere il giudice a quo ritenuto legittimi il regolamento e le deliberazioni comunali nella parte inerente la determinazione della tariffa per la categoria applicata al ricorrente (n. 31), anche sotto il profilo che tale tariffa è stabilita per giorno settimanale.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si rivelano inammissibili e, comunque, infondati.

Sono inammissibili in quanto consistono in doglianze generiche e fanno riferimento all’omesso esame di censure del ricorrente che, in violazione del principio di autosufficienza, non vengono riportate, nel loro esatto contenuto testuale, nel ricorso, al fine di consentire a questa Corte di valutarne la decisività e la fondatezza.

Sono, poi, in ogni caso, infondati, in base al principio secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la deliberazione comunale relativa alle tariffe può sì essere disapplicata da parte del giudice tributario, ma tale disapplicazione può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), non essendo sufficiente a tal fine la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell’adottare la delibera stessa (Cass. nn. 13848 del 2004, 14316 del 2009).

Va, infine, rilevato che il giudice d’appello, in merito alla questione della commisurazione della tariffa da applicare al ricorrente, ha affermato, senza che ciò formi oggetto di specifica censura in questa sede, che il contribuente è carente di interesse a dedurre l’applicazione della tassa giornaliera, in quanto ove ciò avvenisse, “sarebbe penalizzato dal pagamento di una tassa più gravosa di quella imposta”, “giacchè la tassa giornaliera è gravata dalla maggiorazione percentuale del 50% D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 77, comma 2”.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA