Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14401 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23760-2006 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ANZANI 19

presso lo studio dell’avvocato SIMIONI ANTONIO L., che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI UDINE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2005 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 27/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.N., acquirente di una casa in Udine, propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni con i quale gli Erano stati revocali i beni previsti dalla L. n. 118 del 1985 (cd. “prima casa”) per avere già usufruito degli stessi in occasione dell’acquisto, avvenuto il (OMISSIS), del 50% di una casa sita in Venezia. Nelle more del giudizio, cioè il 25.3.92, il emessi faceva richiesta di condono con riferimento alla L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 5 e pagava la somma di L. 666,000, come liquidata dall’Ufficio. Avendo l’Ufficio accertato che tale importo era inadeguato, dovendo essere versato l’importo di L. 1.700.000, il contribuente coltivava il giudizio già pendente; il ricorso proposto – dopo un annullamento con rinvio in primo grado per motivi procedurali – veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale e, a seguito dell’appello proposto dal contribuente, Commissione Tributaria Regionale. Ha confermato la decisione.

Contro tale ultima sentenza ricorre il contribuente con triplice motivo. L’Ufficio non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il contribuente ricorre deducendo con il primo motivo la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 per avere l’Ufficio errato nella liquida/ione di quanto dovuto a seguito dell’adesione al condono ex L. n. 413 del 1991; assume infatti che l’errore, imputabile all’Ufficio, su tale liquidazione non può avere conseguenze negative sul contribuente, sul quale non cade l’onere di quantificare il dovuto. Tale censura è infondata: come correttamente rileva il giudice dell’appello è la legge, cioè della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 5 a determinare il quantum dovuto disponendo che le controversie possono essere definite con il pagamento del 50% dell’imposta liquidata dall’Ufficio, senza applicazione di sanzioni.

Come si legge nell’impugnata sentenza: “Poichè il tributo liquidato dall’ufficio ammontava, e la circostanza non e contestata, a L. 3.400.000, come si evince dall’avviso di liquidazione originariamente impugnato, l’imposta dovuta a seguito di condono si determina nel 50% del predetto importo, e così in L. 1.700.000”, il contribuente, pertanto, non può dolersi della rettifica (dovuta) della liquidazione dell’imposta da versare in applicazione del condono richiesto.

Con il secondo motivo il contribuente deduce l’errata interpretazione ed applicazione della L. 413/91; si duole infatti che l’Ufficio, a seguito della sua richiesta di condono, abbia prima liquidato la somma di L. 666.000 (da lui pagata) e poi unilateralmente modificato tale cifra in quella di L. 1.700.000, da lui non versata avendo preferito proseguire nel giudizio già pendente. L’omesso saldo, a giudizio del ricorrente, era diretto ad inficiare la domanda di condono.

Nei limiti di quanto sopra detto circa la determinazione ex lege del quantum dovuto e di quanto ora si dirà, tale censura è fondata in base al principio già affermato da questa Corte (n. 28879 del 09/12/2008,Rv. 605975) “Ove, in pendenza del giudizio tributario, il contribuente acceda alla definizione agevolata prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53, commi 1 e 5, il giudizio si estingue non per effetto della mera presentazione della domanda, ma solo in seguito all’avvenuto pagamento dell’imposta dovuta per effetto della definizione agevolata. In mancanza di tale pagamento, pertanto, non viene meno l’interesse del contribuente a coltivare la lite.” Ed infatti la mera presentazione della domanda di definizione della controversia pendente – definibile in base al combinato disposto dei comma 1 (“le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonchè all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili”) e comma 5 (“le altre controversie pendenti … relative all’applicazione delle imposte di cui al comma 1”) della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53, non determina la automatica definizione della vertenza indipendentemente dal pagamento, atteso che per il dodicesimo comma dello stesso articolo “i giudizi in corso … si estinguono” soltanto “a seguito del pagamento delle imposte dovute”: la norma, infatti, impone all’Ufficio (“dovrà dare comunicazione”) di dare “comunicazione” dell'”avvenuto pagamento…

al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito” e tanto, in unione con il dato testuale della prima parte della norma, conferma la rilevanza attribuita dal legislatore al pagamento (che, nel caso, non risulta interamente effettuato) delle “imposte dovute” in base alla domanda di definizione presentata ai fini della effettiva estinzione del giudizio.

Del tutto erroneamente, pertanto, il giudice di secondo grado, pur avendo dato atto della presentazione della domanda di condono e dell’irretrattabilità della stessa, non ha sospeso il giudizio pendente. Va peraltro rilevato che questa Corte ha ritenuto (Cass. n. 12730 del 1999) che “L’effetto sospensivo collegato alla domanda di condono, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53, comma 12, viene meno quando, dopo il decorso di un congruo lasso di tempo, nè l’ufficio finanziario nè il contribuente diano notizia dell’avvenuto pagamento delle imposte, in guisa da rendere operante l’estinzione contemplata dalla medesima norma. In tali casi il processo deve riprendere impulso ed essere trattato nei modi ordinari”.

E’ chiaro infatti che un’interpretazione strettamente letterale della norma (nel senso di un giudizio sospeso a tempo indeterminato) appare non solo del tutto irragionevole ma soprattutto in contrasto sia con il principio della ragionevole durata del giusto processo (art. 111 Cost.) che con quello di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), applicabile anche ne) settore della giustizia.

L’applicabilità di tale principio è comunque questione di merito rimessa al giudice del rinvio.

Pertanto, assorbito il terzo motivo relativo a denunciate violazioni di legge concernenti la lite come pendente prima della domanda di condono, la sentenza dovrà essere cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. competente, la quale, nell’uniformarsi ai principi sopra riportati, provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo rimanendo assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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