Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14401 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16052/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

EDILGEO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6992/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Edilgeo srl in liquidazione (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6992/06/2014, depositata in data 18/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a titolo, in particolare, di recupero a tassazione di presunti ricavi non dichiarati, a seguito di analisi dei conti correnti bancari, e di costi indeducibili, in quanto correlati ad operazioni commerciali inesistenti, – e’ stata parzialmente riformata, in punto di compensazione delle spese processuali, la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il maggior imponibile ai fini delle imposte dirette (in misura inferiore a quella accertata dall’Ufficio) e respingendo le contestazioni mosse ai rilievi concernenti l’IVA. In particolare, i giudici d’appello hanno respinto, nel merito, il gravame principale della contribuente, ritenendo infondata la richiesta di riforma della sentenza, essendo condivisibili le motivazioni espresse nella sentenza impugnata e “legittimamente operate” le riprese.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale proposto da essa Agenzia (in ordine alla statuizione del giudice di primo grado di annullamento dei rilievi relativi ai ricavi presunti per versamenti e prelevamenti non giustificati, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in difetto di specifica impugnazione da parte della contribuente, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32).

2. La censura e’ fondata.

Invero, la C.T.R., pur avendo nella narrativa “in fatto” della sentenza dato atto della proposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di appello incidentale (in ordine alla statuizione della C.T.P. per la quale l’Ufficio era risultato soccombente, inerente l’annullamento dei rilievi, ai fini delle imposte dirette, per presunti maggiori ricavi non dichiarati, scaturenti dal controllo bancario), ha omesso di pronunciarsi su detto gravame. Per consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito da Cass. n. 22759 del 27/10/2014, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, ed, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinche’ esamini l’appello incidentale proposto dall’Ufficio erariale. Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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