Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14400 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9133/2017 proposto da:

A.M., L.G., P.E.,

T.L., tutti domiciliati ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato STEFANIA MINELLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (MIUR),

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI TREVISO (già CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI), SCUOLA

MEDIA STATALE MANZONI, ISTITUTO COMPRENSIVO 2^ DIREZIONE DIDATTICA,

ISTITUTO COMPRENSIVO DIREZIONE DIDATTICA RONCADE, DIREZIONE

DIDATTICA 5 CIRCOLO COLLODI, LICEO SCIENTIFICO STATALE L. DA VINCI,

SCUOLA SUPERIORE ITC M. FANNO, ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E

POVEGLIANO;

– intimati –

avverso sentenza n. 587/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/06/2016 R.G.N. 10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 17088/2012, ha riformato la sentenza n. 137/2005 con la quale il Tribunale di Treviso aveva accolto il ricorso proposto da A.M., L.G., P.E. e T.L., appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), ed aveva dichiarato il diritto degli stessi della L. n. 124 del 1999, ex art. 8, comma 2, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 610/2007 della Corte d’Appello di Venezia che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;

3. la Corte bolognese ha evidenziato che, sulla base del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, l’anzianità di servizio assumeva rilievo nei soli limiti del maturato economico in relazione al divieto di reformatio in peius e, pertanto, gli originari ricorrenti non potevano fare valere la lesione delle cosiddette chances di progressione di carriera ed i riflessi sul trattamento di fine rapporto, trattandosi di questione estranea al patrimonio giuridico del prestatore al momento del trasferimento;

4. il giudice del rinvio ha rilevato che nel ricorso in riassunzione non erano contenute specifiche allegazioni attinenti ad un eventuale peggioramento sostanziale sicchè, in assenza di indicazioni in ordine all’ammontare della retribuzione percepita prima e dopo il trasferimento, era preclusa ogni indagine in merito ad un eventuale deteriore trattamento verificatosi nonostante l’assegno perequativo ad personam, pacificamente corrisposto dall’amministrazione;

5. ha ritenuto, pertanto, inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in ragione del suo carattere esplorativo;

6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali non hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso e gli Istituti Scolastici, rimasti tutti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; omessa valutazione dei documenti nn. 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado allegati al ricorso in riassunzione; omessa valutazione dei conteggi eseguiti dall’amministrazione statale prodotti nel doc. 3; omessa valutazione delle buste paga dei lavoratori prodotti quali doc. 5 e 6; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3” e sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nei fascicoli di parte, depositati unitamente al ricorso in riassunzione, erano contenuti documenti e conteggi dai quali si poteva evincere il peggioramento retributivo subito, con la conseguenza che ben poteva la Corte d’appello disporre la richiesta consulenza tecnica d’ufficio;

2. la seconda censura denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 383 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè alla direttiva Europea 77/187/CE, alla L. n. 428 del 1990 e all’art. 2112 c.c.”;

2.1. i ricorrenti sostengono, in sintesi, che l’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale doveva essere riconosciuta integralmente, con i conseguenti riflessi sia sulla progressione retributiva sia sulla posizione previdenziale e sul trattamento di fine rapporto;

3. il primo motivo è inammissibile innanzitutto perchè svolge considerazioni prive della necessaria specifica attinenza al decisum della sentenza gravata;

3.1. nello storico di lite si è precisato che la Corte territoriale, per respingere l’originaria domanda formulata dagli attuali ricorrenti, ha valorizzato il contenuto del ricorso in riassunzione, precisando che lo stesso mancava delle “allegazioni” necessarie per evidenziare un peggioramento retributivo, non avendo la parte ricorrente dedotto quale fosse l’ammontare complessivo della retribuzione percepita prima e dopo il trasferimento;

3.2. il giudice d’appello, quindi, ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, onere che precede logicamente quello della prova dei fatti stessi, perchè il fatto, prima ancora che provato, deve essere dedotto dalla parte che lo allega e la deduzione deve essere contenuta nell’atto processuale con il quale la domanda è proposta;

3.3. il motivo di ricorso, tutto incentrato sul contenuto della produzione documentale e sull’omessa valutazione dei documenti e dei conteggi depositati con l’atto di riassunzione, non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia, sicchè lo stesso risulta privo dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;

3.5. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, è necessario che il ricorrente, individuato esattamente il capo oggetto di impugnazione, illustri in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;

3.6. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata

enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

4. alle considerazioni sopra esposte, già assorbenti, si deve aggiungere che il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., sollecita questa Corte ad esprimere un giudizio riservato al giudice del merito;

4.1. va ricordato, infatti, che in sede di legittimità una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio, perchè la violazione della norma processuale può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);

5. parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si insiste nel sostenere che l’anzianità maturata presso il cedente doveva essere integralmente riconosciuta “poichè in difetto si arrecherebbe un danno sostanziale costituito dal minore reddito percepibile” e si assume, altresì, che occorreva tener conto dei successivi sviluppi del rapporto e dell’incidenza sul T.F.R.;

5.1. occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di Cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

5.2. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n. 17088/2012, richiamata la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nella causa C – 108/10, Scattolon, ha evidenziato che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che il lavoratore, per effetto del trasferimento, possa essere collocato in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godeva in precedenza e, pertanto, ha chiesto al giudice del merito di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” sulla base dei criteri fissati al punto 11 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;

5.3. la sentenza rescindente, da un lato, ha con chiarezza individuato il momento temporale della comparazione, dall’altro non ha affatto affermato che, in caso di violazione del divieto di reformatio in peius, doveva essere accolta nella sua interezza la domanda originariamente formulata, con il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio;

5.4. a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015);

5.5. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006);

5.6. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, non violati dalla Corte territoriale che, dopo avere esattamente individuato i termini dell’accertamento alla stessa richiesto, ha ritenuto che l’accertamento fosse precluso dalla mancanza di idonee allegazioni;

6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il Ministero e gli Uffici Scolastici non hanno svolto in questa sede attività difensive, rimanendo intimati;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA