Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14400 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14081-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L. propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione ed irrigazione di sanzioni con il quale veniva dichiarato decaduto dalle agevolazioni fiscali richieste per l’acquisto della prima casa, a causa del mancato trasferimento della residenza nel Comune di (OMISSIS) – nel cui territorio è ubicato l’immobile acquistato con atto registrato il (OMISSIS) – e venivano liquidate le imposte calcolate con aliquota ordinaria. Deduceva che detto Comune aveva respinto la sua domanda, presentata nei termini, e che, a seguito del ricorso da lui presentato a Prefetto di Genova, veniva disposta l’iscrizione nel registro della popolazione residente a far data dal (OMISSIS); precisava che il suo diritto al beneficio derivava dall’elevazione a 18 mesi, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 del termine per trasferire la residenza. L’Ufficio, costituitosi tardivamente, contrastava la domanda rilevando che il termine applicabile ratione temporis era quello di 12 mesi.

La C.T.P. accoglieva il ricorso. La relativa sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate di Montepulciano che lamentava l’esclusione dalla pubblica udienza, con lesione del diritto della difesa, e chiedeva la rimessone al giudice di primo grado; nel merito riproponeva le proprie deduzioni. Il contribuente resisteva.

La C.T.R. rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con duplice motivo. Il contribuente non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ricorre deducendo la violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 34, comma 1. Deduce inoltre la violazione di legge per erronea e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto l’applicabilità alla fattispecie del termine di mesi 18, di cui alla L. del 2000, pur essendo stato l’atto d’acquisto dell’immobile, per il quale viene richiesto il beneficio, stipulato il (OMISSIS).

L’esame di tale censura deve precedere quello della prima doglianza in quanto il suo accoglimento determina la carenza di interesse all’esame di quest’ultima.

La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato che (n. 10014 del 29/04/2009,Rv.

607999; 20066/2005; 26115/2005; 2037/2006) “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118), sono riconosciuti provvisoriamente sulla base della mera dichiarazione, resa dal contribuente nell’atto di acquisto, di voler destinare l’immobile a propria abitazione, e la loro conservazione è subordinata all’effettiva realizzazione di detta destinazione, la quale rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, che deve intervenire entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove l’acquisto abbia avuto luogo sotto la vigenza della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, e sia inutilmente decorso il termine di dodici mesi previsto da tale disposizione, non spiega alcun effetto l’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 3, comma 12, che ha elevato a diciotto mesi il predetto termine, in quanto tale disposizione, non avendo natura interpretativa, non è applicabile ai rapporti esauriti”.

Nel caso di specie l’iscrizione nei registri della residenza è avvenuta, a seguito del ricorso proposto dal contribuente contro il rigetto dell’iniziale domanda, con decorrenza 26.5.2001; si è pertanto verificata la decadenza conseguente all’inutile decorso del termine di dodici mesi, come contestato dall’Ufficio e come già affermato da questa Corte (n. 4628 del 22/02/2008,Rv. 602052) secondo la quale: “In tema di imposta di registro ai sensi del comma li bis della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16 conv. in L. 19 luglio 1993, n. 143) – che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118 – la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto”.

IL ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza. Vengono invece compensato interamente tra le parti quelle dei gradi di merito, tenuto conto della controvertibilità della situazione di fatto, come emerge dalle contrastanti decisioni di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito, condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00, delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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