Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14400 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15456/2015 proposto da:

P.N., quale erede universale del Sig. P.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA, 4, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO DE GENNARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATA BARNABO’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6478/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 25/11/2014, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Nicoletta Mercati (su delega avvocato Renata

Barnabo’) difensore della ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

P.N., quale erede universale del Sig. P.D., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6478/05/2014, depositata in data 10/12/2014, con Li quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in relazione ad avvisi di accertamento notificati al de cuius, Di P.D., per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, inerenti IVA, IRAP ed altri tributi, quale socio accomandante della sas Multimarketing di Tanzani & C., – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (disposizione che impone l’obbligo di proporre l’appello “nei confronti di tutti i soggetti chiamati in primo grado”) inammissibile il gravame, proposto dalla P. nei soli riguardi dell’Agenzia delle Entrate e non anche nei confronti di Equitalia Nord spa, la quale aveva partecipato al giudizio di primo grado, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, eccezione sulla quale i giudici di primo grado non avevano provveduto. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, lamentando che i giudici della C.T.R. avrebbero dovuto, anziche’ dichiarare inammissibile l’appello, verificare, nel merito, se vi fossero o meno i presupposti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario per la riscossione.

2. La censura e’ fondata.

Come ribadito da questa Corte (Cass. 25719/2014; Cass. 14904/2012), “nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di piu’ parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti gia’ parti del giudizio – il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l’inammissibilita’ del gravame, ma la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’); tale principio, occorre aggiungere, vale quale che sia la posizione processuale che la parte pretermessa in appello rivestiva nel giudizio di primo grado (ricorrente, resistente, chiamato, interventore principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente o, infine, interventore ex art. 111 c.p.c.)”.

Sempre questa Corte, con specifico riguardo al processo tributario ed alla compatibilita’ tra il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e quello dell’art. 332 c.p.c., ha poi chiarito che “in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilita’ della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo diletto di legittimazione” (Cass. 10580/2007; cfr. Cass. 16945/2015).

E’ stato poi di recente affermato (Cass. 24868/2013) che “in materia di contenzioso tributario, il concessionario del servizio di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, e’ litisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello introdotto dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’accoglimento del ricorso del contribuente per vizi relativi al rapporto sostanziale, ove gli ulteriori vizi denunciati, ed attinenti all’atto impugnato, siano stati ritenuti assorbiti dal primo giudice”, in quanto, “sebbene l’esame degli ulteriori vizi denunciati dal contribuente integri una causa scindibile, non e’ possibile pregiudicare il diritto del contribuente ad ottenere l’esame delle censure originariamente proposte, qualora il giudice del gravame ritenga la fondatezza dell’appello”.

Nella specie la C.T.R. si e’ limitata a dichiarare inammissibile l’appello della contribuente, sotto l’unico profilo della sua mancata notifica ad Equitalia Nord spa, laddove avrebbe dovuto disporre, al piu’, l’integrazione del contraddittorio, ove la contribuente avesse in effetti denunciato nel ricorso introduttivo vizi propri della cartella, riferibili al Concessionario per la riscossione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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