Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14400 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17523-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/13/2018 della COAIMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente P.E. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Toscana, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della CTP di Grosseto, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF 2007 per plusvalenza da compravendita di terreno; la CTR, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la compravendita avesse avuto ad oggetto non un’azienda agricola, ma un terreno con sovrastanti fabbricati, con conseguente sussistenza della plusvalenza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6; del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente della sentenza impugnata, in quanto la stessa, facendo riferimento ad una sentenza emessa nei confronti di terzi e richiamata solo per il dispositivo, aveva genericamente affermato che esso ricorrente non aveva provato di avere ceduto un’azienda agricola, disattendendo sia le specifiche argomentazioni da lui svolte in appello, sia le precise argomentazioni svolte dalla CTP, che aveva viceversa ritenuto essersi trattato di cessione di azienda agricola, con conseguente inconfigurabilità della plusvalenza chiesta in pagamento; e l’anomalia motivazionale denunciata concerneva la stessa esistenza della motivazione in sè;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata aveva omesso di prendere in esame e di valutare le eccezioni da lui proposte sia in primo grado che in appello, dirette a contestare la quantificazione della plusvalenza accertata e l’applicabilità delle sanzioni;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il contribuente ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico adottato dal giudicante per pervenire alla decisione finale e sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza;

che, nella specie in esame, la CTR ha indicato, seppur in modo sintetico e riassuntivo, i motivi per i quali ha ritenuto la cessione oggetto della plusvalenza come riferibile ad un terreno con sovrastanti fabbricati e non ad un’azienda agricola, per essere stati ceduti solo gli immobili e non le attrezzature, per non essere stata fornita la prova delle coltivazioni in essere e per mancata allegazione degli accordi intervenuti con gli acquirenti dei frutti; il che appare sufficiente per evidenziare il ragionamento valutativo svolto dalla CTR per escludere la sussistenza di un’azienda agricola;

che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente lamenta che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine a specifiche censure da lui espressamente formulata nell’atto di appello e dirette a contestare la quantificazione delle plusvalenze accertate e l’applicabilità delle sanzioni;

che, invero, il contribuente ha dimostrato, con adeguate trascrizioni contenute nel ricorso, in ossequio alla regola posta dall’art. 366 c.p.c., di avere ritualmente proposto in grado di appello le censure di cui sopra; e, dall’esame della sentenza della CTR, non è dato rinvenire alcun riferimento a dette censure; nè può ritenersi che ciò equivalga al loro rigetto implicito, essendo esse completamente estranee ed avulse rispetto alla precedente censura, avente ad oggetto la qualificazione della cessione oggetto della plusvalenza, se cioè trasferimento di azienda agricola o trasferimento di terreni con sovrastanti fabbricati (cfr. Cass. n. 16170 del 2018);

che, pertanto, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo motivo di ricorso, con riferimento al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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