Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14400 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14400 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 12913-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CACIEF SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
16/03/2006;

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato il 5.2.2002, la S.r.l. CA.CI.EF.
acquistava alcuni immobili compresi nel piano particolareggiato

approvato con decreto dell’Assessore al Territorio ed Ambiente
della Regione Siciliana del 27.3.1980, ai sensi della LRS n. 34
del 1985 e L n. 457 del 1978, dichiarando di volere attuare il
piano, entro tre anni. L’Ufficio liquidava le imposte in misura
proporzionale e l’impugnazione della contribuente, volta al
riconoscimento dell’agevolazione di cui all’ad 5 della L n. 168
del 1982, veniva accolta dai giudici aditi, con decisione
confermata in appello dalla CTR della Sicilia, sez. staccata di
Siracusa, con sentenza n. 24/7/06, depositata il 16.3.2006,
secondo cui il termine di efficacia del piano, stabilito dall’art. 16,
co 5, della L n. 1150 del 1942, doveva ritenersi limitato ai soli
interventi pubblici, mentre permaneva a tempo indeterminato
l’obbligo, per i privati, di osservare gli allineamenti e le
prescrizioni stabilite dal piano stesso, con conseguente diritto
alla chiesta agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza, sulla base di due motivi. L’intimata non ha presentato
difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 5,
della L. n. 168 del 1982, dell’art. 4 del Decreto dell’Assessore

i

di recupero del quartiere Ortigia del Comune di Siracusa,

Regionale al Territorio ed Ambiente del 27 marzo 1990, nonché
delle leggi della Regione Siciliana n. 70/76, n. 71/78 e n. 34/85,
in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cpc, la ricorrente afferma che

Siciliana è dotata di legislazione esclusiva e che, dunque, non
andava applicata la normativa nazionale, ma quella regionale. 2.
Col secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 16, co 5,
e 17 della L n. 1150 del 1942, nonché, nuovamente, dell’art. 5,
della L. n. 168 del 1982, la ricorrente censura l’interpretazione
dell’agevolazione data dalla CTR, laddove non ha tenuto conto
che il piano di recupero è efficace limitatamente al periodo di
dieci anni e che l’agevolazione va riconosciuta in costanza di un
valido strumento urbanistico.
3. I motivi, che, per la loro connessione, vanno trattati
congiuntamente, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, l’agevolazione tributaria di cui all’art. 5 della L n.
168 del 1986 è subordinata alla contemporanea presenza di due
condizioni di carattere generale, costituite dall’essere: a) gli
immobili trasferiti inseriti in un piano di recupero del patrimonio
edilizio, approvato dal comune ovvero da questo adottato,
unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su
proposta dei proprietari; b) gli interventi di recupero effettuati
dai medesimi acquirenti. 4. In altri termini, e pure tenuto conto
che le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione, in tanto
il beneficio fiscale può esser riconosciuto, in quanto si realizzino

2

la CTR non ha considerato che in materia urbanistica la Regione

tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa, ed, in
concreto, che l’intervento di recupero sia realizzato, ad opera
dell’acquirente, in attuazione del piano indicato all’atto del

menzionati presupposti, va rilevato che, con l’art 2 lett. b) della
LRS n. 70 del 1976, la Regione Siciliana, dotata, ex art 14 lett. f
dello Statuto, di legislazione esclusiva in materia urbanistica, ha,
tra l’altro, disposto che i Comuni dell’Isola nella redazione dei
piani particolareggiati relativi ai centri storici per il recupero
edilizio, applicano, anche, le leggi statali n. 1150 del 1942 e n.
167 del 1972. Ed a norma dell’art. 17 della richiamata L. n. 1150
del 1942, il piano, dopo il decorso del termine stabilito per la sua
esecuzione, diventa inefficace per la parte in cui non ha avuto
attuazione, disposizione che va interpretata nel senso che
l’intervento di restauro e di ristrutturazione che sia stato
realizzato su immobili già inclusi nelle zone di recupero, ma in
epoca successiva alla scadenza del piano, non possa ritenersi
effettuato in attuazione del piano stesso, ormai inefficace, ed
esula, pertanto, dall’ambito della disposizione agevolativa (cfr.
Cass. n 14478 del 2003), ai cui fini non rileva la persistenza
dell’obbligo di rispettare allineamenti e prescrizioni, che attiene
al diverso profilo del rispetto degli standard urbanistici, dovuto
da ogni costruttore.
6. L’impugnata sentenza, che si è attenuta ad un principio
diverso, va, pertanto, cassata, e, non sussistendo la necessità di

3

trasferimento dell’immobile. 5. In relazione al primo dei

~E DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2m4Ii9«.
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 3

MATERIATRIIMITARIA

ulteriori accertamenti, la causa può esser decisa nel merito, col
rigetto del ricorso introduttivo, essendo incontroverso che il
piano particolareggiato per la salvaguardia, il risanamento, la

emanato in esecuzione delle LRS n. 70 del 1976 e n. 34 del
1985, ed approvato con Decreto dell’Assessore al Territorio ed
Ambiente della Regione Siciliana per il periodo di dieci anni, era
scaduto in epoca anteriore all’atto di compravendita, oggetto
dell’imposta.
7. In considerazione della novità delle questioni trattate, le
spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le
parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo, compensa interamente tra le parti
le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.

bonifica e la ristrutturazione del quartiere Ortigia di Siracusa,

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