Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1440 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1440 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 3053-2008 proposto da:
QUARTA

MARIA

FLCGLD55P55B506G,
elettivamente

FALCO

QRTMRA33L64A425G,
FALCO

FRANCA

domiciliati

in

GILDA

FLCFNC64D48E506H,
ROMA,

LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato
BAUZULLI FILIPPO, rappresentati e difesi dall’avvocato
2013

TREVISI ANGELO;
– ricorrenti –

2511

contro

RIZZO VALERIA RZZVLR39A42F604X nella sua qualita’ di
procuratrice speciale della Sig.ra TORNESE MARIA,

Data pubblicazione: 23/01/2014

domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE JACO FRANCESCO, giusta procura
speciale rilasciata dal Dr. Attilio Cullo, Notaio in
Lecce, del 26.11.2013 Rep.n. 232570;

nonchè contro

FALCO ADRIANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 26/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALI SI;
udito

l’Avvocato

DARIO

TREVISI,

con

delega

dell’avvocato ANGELO TREVISI difensore delle
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCESCO DE JACO difensore della
resistente che ha depositato in udienza la procura
speciale notarile ed ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– resístente –

Svolgimento del processo
Tornese Maria con atto di citazione del 22 maggio 1984 conveniva in giudizio
davanti al Tribunale di Lecce Quarta Maria e Falco Romualdo e, assumendo di
aver venduto ai convenuti, con atto notarile, un fondo rustico sito in agro di
Lecce e denominato “Tagliatelle”;, precisava che la vendita di cui si dice era

corrispettivo,

e l’avevano

convinta a trasferire

Stata indotta dai coniugi acquirenti, i quali non le avevano versato alcun
il bene con artifizi

-appresentandole di mettere al sicuro l’immobile da possibili azioni esecutive di
eventuali creditori; successivamente alla vendita, di aver consegnato la somma
di lire 16 milioni, spese per effettuare opere in muratura nel terreno, che a
eguito di denuncia penale, il Tribunale penale di Lecce aveva riconosciuto i
coniugi convenuti responsabili del reato di truffa e per tale reato aveva
applicato l’amnistia. Ciò premesso, Tornese Maria chiedeva che il contratto di
cui si dice venisse dichiarato nullo ed inefficace in quanto fittizio; che i
convenuti fossero condannati a restituire al somma di lire 16 milioni oltre
nteressi e rivalutazione e al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano i coniugi Quarta Falco, contestando la domanda dell’attrice, e
chiedendone il rigetto, in caso di accoglimento dispiegavano domanda
iconvenzionale

per

ottenere

il

pagamento

delle

migliorie

apportate

_
ll’immobile. Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva

del 15

J’ebbraio 1990, dichiarava nullo il contratto di cui si dice perché simulato,
condannava i coniugi Quarta e Falco alla restituzione della somma di lire 14
milioni oltre interessi e rivalutazione a titolo di danni. Successivamente, con
sentenza definitiva, accoglieva la riconvenzionale spiegata dai convenuti e
condannava la Tornese a pagare a loro favore la somma di lire 132.000.000,

1

1-(

oltre rivalutazione secondo indici Istat, compensava le spese.
Avverso questa sentenza proponeva appello Falco Gilda e Falco Franca, quali
eredi di Falco Romualdo, nonché Quarta Maria in proprio e quale erede di
Falco Romualdo.

contestando le difese delle appellanti, dispiega, a sua volta, appello incidentale.
Veniva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra erede
di Falco Romualdo, Falco Adriana che si costituiva facendo proprie le richieste
avanzate con l’appello.
La Corte di appello di Lecce con sentenza n. 58 del 2007 accoglieva l’appello
bia principale che incidentale e per l’effetto: 1) eliminava la condanna degli
appellanti al pagamento della somma di lire 14.300.000, rigettava la domanda

-iconvenzionale avanzata dagli appellanti in primo grado e relativa al

pagamento delle migliorie apportate all’immobile. Secondo la Corte di Lecce:
a) la statuizione relativa alla simulazione del contratto di cui si dice era passata
n giudicato, atteso che non era stata svolta alcuna critica e pertanto, andava
igettata l’eccezione avanzata dagli appellanti in ordine alla prescrizione

dell’azione promossa da Tornese Maria con l’atto di citazione. b) Non avrebbe
agione d’essere la condanna degli appellanti al pagamento di somme ricevute
_

Der il miglioramento del terreno, atteso che, essendo l’immobile nella

disponibilità della Tomesi, la stessa non avrebbe diritto alla restituzione di ciò
le è stato impegnato per il miglioramento del proprio fondo. c) il diritto al

isarcimento del danno della Tomesi si era prescritto atteso che la sentenza del

Tribunale penale di Lecce risaliva al 27 aprile 1988, la quale aveva applicato
‘amministia con decreto del 4 agosto 1978. D) Nessuna somma a titolo di
2

Resisteva Rizzo Valeria nella qualità di procuratrice speciale di Tomese Maria,

iglioramento doveva essere corrisposta

alla Quarta e agli eredi di falco

s erché le opere eseguite sul terreno erano state volute e sostenute dalla stessa
ornese.
a cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Quarta Maria, Falco Gilda,

‘ zzo Valeria (nella qualità di procuratrice speciale della Tornese Maria),
onché Falco Adriana (nella qualità di chiamata in c4ra) in questa fase non
anno svolto attività giudiziale.
n data 23 luglio 2013 l’avv. Giovanni De Santis depositava in cancelleria un
:tto di costituzione della Rizzo Valeria nella qualità di procuratrice della sig.ra
:arnese Maria con unita procura a margine dell’atto di costituzione.
successivamente, il 16 settembre 2013 lo stesso Avvocato depositava altra
srocura, per così dire semplice, non riportando la firma autenticata dal notaio.
‘ ll’udienza odierna l’avv. De Jaco ha depositato procura speciale notarile con
a quale Rizzo Valeria ha nominato lo stesso quale nuovo procuratore.
Motivi della decisione
I .= Con il primo motivo Quarta Maria, Falco Gilda e Falco Franca lamentano
a violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 in relazione agli artt.
_

i 12,1414,1439 e 1442 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
.0 un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 4 cpc.. Secondo
e ricorrenti, la Corte di Lecce pur prendendo a base del proprio ragionamento
a sentenza del Tribunale penale con cui i coniugi Quarta Falco furono ritenuti
esponsabili di truffa, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze, incorrendo
n una palese contraddizione dato che —come la stessa Corte di merito ha
:

esso- un contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata di
3

alco Franca con atto di ricorso affidato a due motivi.

o dei contraenti in danno dell’altro non è un contratto nullo ma un contratto
ullabile. Quindi, nel caso in esame non ricorrerebbe la fattispecie prevista

:

•all’art. 1414 cc. Piuttosto, in applicazione dell’art. 1442 cc., la Corte di merito
: vrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dell’azione perché trattavisi di
ontratto annullabile per vizi del consenso. La Corte di merito, sempre secondo

e ricorrenti, travisando l’essenza dei fatti accertati in sede penale, ha affermato
he nel caso concreto non sarebbe applicabile il detto orientamento
•iurisprudenziale perché nella fattispecie oggetto di tale orientamento si trattava
ei

contratto

realmente

voluto,

ancorché

per una falsa e

mendace

appresentazione della realtà, mentre nel caso concreto nessuna delle parti lo ha
oluto. Epperò, la Corte ha inteso così misconoscere la portata della sentenza
•enale, nonché la struttura e gli effetti del reato di truffa che si realizza come si
.a rappresentando alla vittima una realtà inesistente o alterata attraverso la
amulazione o la dissimulazione della stessa e tale da indurre in errore una
e ersona a compiere un atto che non avrebbe compiuto se non fosse stata
aggirata o ingannata con artifizi o raggiri o, anche, menzogne.
o posto le ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: che la Corte
: ccerti se la sentenza penale abbia o meno efficacia di giudicato nel presente
•iudizio ex art. 651 cpc. quanto all’accertamento del fatto ed alla sua illiceità, e
_
.e il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertato, sia
ullabile (e non nullo) mediante azione da esercitare nel termine massimo di
inque anni, pena la prescrizione ex art. 1442 cod.civ.
I .1= Il motivo è infondato essenzialmente perché non coglie la ratio decidendi.
a tenuto conto che -come ha avuto modo di chiarire la Corte di Lecce- la
I ornese con la domanda di primo grado ha chiesto che venisse dichiarata la
4

,

simulazione assoluta dell’atto oggetto della controversia. Tale domanda è stata
contestata dai convenuti che ne hanno invocato il rigetto, sostenendo che il
rogito era stato, effettivamente, voluto da entrambi i contraenti. Il Tribunale
come pure ha specificato la Corte di Lecce- ha condiviso l’assunto dell’attrice,
ritenendo provata la dedotta simulazione assoluta, ovvero, riconoscendo che le
dichiarazioni

rese dalle parti nell’atto

pubblico non corrispondevano

all’effettiva volontà di entrambe le parti, le quali, con detto atto, non avevano
voluto alcun contratto. Ora, siffatta statuizione, afferma la Corte di Lecce, è
-Passata in giudicato perché nessuna critica è stata volta, con l’atto di appello, ai
criteri di valutazione del giudice, laddove lo stesso ha ritenuto i fatti accertati
donei a provare la dedotta simulazione assoluta.
E di più, e per quel che conta in questa sede, neppure tale statuizione è stata
3ensurata con il ricorso in esame. Anche con il ricorso in esame le ricorrenti
ensurano la sentenza della Corte di appello di Lecce per non aver individuato
nel rogito oggetto della presente controversia un atto annullabile perché
determinato dagli artifici e raggiri posti in essere dagli acquirenti, ma non anche
‘accertamento della simulazione e la sussistenza dei fatti posti a fondamento di
quell’accertamento, né l’affermazione che la statuizione con la quale il
Tribunale aveva ricondotto la situazione concreta alla fattispecie della
simulazione assoluta, era passata in giudicato.
A tal fine è ininfluente: a) sia l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui, nel
caso concreto, non vi sarebbe un contratto nullo, ma un contratto annullabile e
sia pure in forza della sentenza del Tribunale penale che ha accertato il reato di
truffa

consumato dagli acquirenti, attuali ricorrenti, b) né è sufficiente la

generica considerazione che nel caso non ricorreva la fattispecie prevista
5

.

dall’art. 1414 cc., o l’osservazione che il contratto fu voluto da entrambe le
parti sia pure in condizioni diverse, perché non solo tali considerazioni sono
generiche ma, soprattutto, non sono idonee a contrastare, come correttamente
la evidenziato la Corte di Lecce, la valutazione dei fatti che hanno indotto il
Tribunale

ad

affermare

l’esistenza

della

simulazione

e,

comunque,

‘affermazione della corte territoriale del giudicato interno in relazione
all’esistenza della simulazione.
Piuttosto, la sentenza del Tribunale penale che ha accertato il reato di truffa
avrebbe potuto comportare una dichiarazione di annullabilità del contratto di
cui si dice ma, nel caso specifico come pure ha affermato la Corte di Lecce, la
fattispecie di un contratto annullabile per dolo esulava da quella in esame, dato
the quella fattispecie presupponeva un contratto realmente voluto, ancorché,
‘D er

una falsa e mendace rappresentazione della realtà, epperò, il Tribunale ha

accertato che le dichiarazioni rese dalle parti nell’atto pubblico non
:•orrispondevano all’effettiva volontà di entrambe le parti, le quali con detto atto

lon avevano voluto alcun contratto e tale statuizione non era stata censurata.
1.1.a) E’, altresì, opportuno evidenziare che -come è affermazione della dottrina
e della giurisprudenza anche di questa Corte, in applicazione del principio di
autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile, investito
della domanda in ordine alla validità di un contratto oggetto del reato di truffa,
deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con
3ienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle
qualificazioni

del giudice penale. Nondimeno,

il giudice civile può

egittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove
raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e
6

ondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di
egge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del
ateriale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla
.entenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare

,

•ossibilità non comporta però anche l’obbligo per il giudice civile – in presenza
•i un giudicato penale – di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite
el processo penale.
P=

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa

: pplicazione dell’art. 360 n. 5 cpc. per omessa, insufficiente, contraddittoria
otivazione su un punto decisivo della controversia, nonché per carenza o
izio di motivazione o in procedendo, nonché dell’art. 360 n. 3 cpc. in relazione
:n’art. 2041 cc. Secondo il ricorrente, la Corte di merito ha rigettato la
e omanda riconvenzionale avanzata dalle attuali ricorrenti in ordine ai

iglioramenti apportati dagli stessi al fondo, non tenendo conto che il CTU
:veva accertato che i miglioramenti apportati al fondo rispondevano alla
•omma di £. 153.000.000, sicché la differenza tra quest’ultimo importo e quello
ersato dalla Tornese di £. 14.300.000 è stata esborsata dai coniugi Quarta
alco. Pertanto, specifica il ricorrente la Corte di merito, nel ritenere che le

•pere eseguite sul terreno erano state volute dalla Tomese e realizzate a sue
•pese, incorre nel difetto di valutazione degli elementi probatori.
‘ ertanto, accerti la Corte adita se nel motivo esposto vi sia stata una carenza di
alutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici d’appello tale da
•eterminare un indebito arricchimento della Tornese in danno delle odierne
correnti.
7

•sattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale

2.1= Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,
applicabile “ratione temporis”, atteso che il quesito di diritto si risolve in una
generica istanza di verifica in ordine ad una carenza di valutazione delle
-isultae processuali da parte dei giudici di appello. Piuttosto, la Corte di Lecce

corrisposta alla Quarta ed agli eredi del Falco perché le opere eseguite sul
‘ erreno sono state volute dalla Tornese e realizzate a sue spese. Pertanto, integra
gli estremi di una semplice considerazione personale che una parte delle somme
necessarie per i miglioramenti apportati al fondo fossero state esborsate dai
coniugi Quarta e Falco.
n definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido al
‘pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno
iquidate con il dispositivo.
PQM
_A Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
pese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 3.200,00 di cui E.
200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Eosì deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione il 28 novembre 2013
,

I l Consigliere relatore
Il Pris 4,
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Fu

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la chiarito che nessuna somma a titolo di miglioramento poteva essere

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