Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1440 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., elett.te dom.to in Roma, al viale Camillo

Sabatini n. 150, presso lo studio dell’avv. Antonio Ceppando, rapp.to

e difeso dall’avv. AMATUCCI ANDREA, giusta procura in atti;

– ricorrente –

Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Centrale n. 6303/2006/00 depositata il 12/7/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento del ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 16/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la errata interpretazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 12, nonchè il totale difetto di motivazione. La CTR avrebbe violato tale norma nel ritenere irrilevante la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in quanto pronunciata in sede istruttoria, e perchè priva di accertamento in ordine ai fatti contestati.

Formula il quesito: “dica l’Ecc.ma Corte se, essendo stato prosciolto il ricorrente per non aver commesso il reato a lui ascritto (omessa fatturazione) ed essendo i fatti posti a sostegno del reato coincidenti con quelli contestati dall’Ufficio impositore, debba attribuirsi autorità di cosa giudicata alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi”.

La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto priva della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

La censura è comunque infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 586 del 13/01/2006) secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’effetto vincolante dei giudicato penale, già previsto dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1982, n. 516, (abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25, comma 1, lett. d), riguardava solamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio (sempre che l’amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di partecipare al giudizio penale), oltre ad essere limitato ai fatti materiali accertati in quella sede; esso, pertanto, non poteva estendersi alle sentenze istruttorie di proscioglimento.

La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con secondo motivo assume la mancata valutazione delle violazioni del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55. La CTR avrebbe erroneamente affermato la novità della doglianza sollevata dal contribuente in ordine alla estensione dell’accertamento induttivo ad anni diversi dal 1986.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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