Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1440 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19793/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTIERI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 26/01/2015, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 185/1/15, depositata il 29 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Grosseto, nei confronti del Comune di Montieri avverso la pronuncia della CTP di Grosseto, che aveva accolto il ricorso dell’ente locale avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della somma di Euro 6.622,83 della tassa sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature per il servizio di telefonia mobile per gli anni 2009-2012.

Pur dando atto dell’intervento in materia delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 2 maggio 2014, n. 9565), la pronuncia impugnata se ne discostava consapevolmente, ritenendo che l’utilizzazione di apparecchi terminali di telefonia mobile non fosse più soggetta ad alcuna forma di omologazione, concessione o controllo da parte dell’autorità amministrativa, che potesse costituire il presupposto per l’applicazione di una tassa a carico degli utenti del servizio.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’intimato Comune non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia e falsa applicazione del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1 e dell’art. 21 della tariffa a questa annessa, del D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 25 e 160, come autenticamente interpretato dal D.L. n. 4 del 2004, art. 2, comma 4, nonchè del D.L. n. 151 del 1991, art. 3, convertito nella L. n. 202 del 1991 e del D.M. n. 33 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come dato atto dalla stessa pronuncia impugnata, la questione di diritto oggetto del motivo di ricorso, già oggetto di contrasto all’interno della Sezione tributaria di questa Corte, è stata definita dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 9565/2014, unitamente ad altre coeve decisioni. Esse hanno affermato che in tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, ad opera del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 218 (codice delle comunicazioni elettroniche) non ha fatto venir meno l’assoggettabilità dell’uso del telefono cellulare alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel citato D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160.

Anche alla stregua della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 4 del 2004, art. 2, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 50 del 2014, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione, va esclusa una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al citato D.Lgs. n. 259 del 2003 e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. n. 269 del 2001. Pertanto il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria, deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, in virtù del citato D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 219, dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e, quindi, neppure una riduzione degli introiti già percepiti.

All’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite si è conformata la successiva giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. sez. 6-5, 30 luglio 2014, n. 17386). Si è anche, più di recente rilevato (tra le altre cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12078), che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-416/14, Fratelli De Pra e S.p.A. e altri), investita da giudice tributario della questione relativa alla compatibilità del sistema normativo interno col diritto comunitario di cui alle direttive 1999/5/CE, 2002/19//CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, ha affermato che la disciplina UE non osta ad una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale quella di concessione governativa, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, è soggetto ad un’autorizzazione generale o ad una licenza, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sè la licenza o l’autorizzazione generale, ciò che rende non necessario intervento alcuno dell’amministrazione al riguardo.

La Corte di Giustizia ha completato l’esame del quadro normativo di riferimento, precisando altresì che, anche in relazione all’art. 20 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, è compatibile col diritto dell’Unione un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate ricaricabili, in base al quale solo i primi siano assoggettati alla normativa nazionale che prevede il pagamento della tassa di concessione governativa.

Alla stregua di tali principi, ai quali la decisione impugnata non si è attenuta, il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso del Comune di Montieri.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando a carico, secondo soccombenza, dell’intimato Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del Comune di Montieri. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna il Comune di Montieri alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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