Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 144 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 08/01/2010), n.144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1288/2009 proposto da:

C.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Velletri);

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA, depositata il 9940 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con atto depositato il 16.1.2009 C.P.L., senza il patrocinio di un difensore, propone ricorso per cassazione avverso una imprecisata sentenza della CTP del Lazio che ha rigettato il suo ricorso avverso avviso di accertamento per INVIM relativa ad atto del 1987. Non è stata allegata la sentenza impugnata nè l’atto è stato notificato alla controparte. Per queste ragioni deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ali parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della improcedibilità del ricorso;

che non si deve provvedere in ordine alle spese in quanto l’intimata non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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