Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14399 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14399 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 5071-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CALAMARI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in
ROMA FORO TRAIANO 1-A, presso lo STUDIO VERUSIO E
COSMELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati
BORSACCHI STEFANO, COSMELLI GIORGIO, VERUSIO GIOVANNI
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 07/06/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 47/2006 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 20/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

18/04/2013

dal Consigliere Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO;

riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato VERUSIO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 47/35/06, depositata il 20 ottobre 2006, la
CTR della Toscana confermando la decisione della CTP di Pisa,

il provvedimento con cui erano stati revocati i benefici c.d. prima
casa, per il mancato rispetto del trasferimento della residenza
anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato,
entro il termine di diciotto mesi. I giudici d’appello hanno
ritenuto che la sospensione dei lavori di ristrutturazione della
casa, dovuta al ritrovamento di reperti archeologici, comportava
l’impossibilità di stabilire la residenza nell’immobile acquistato,
ricorrendo il caso di forza maggiore.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un unico motivo. La contribuente resiste con
controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1
nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986,
in riferimento all’art 360, 1° co, n. 3 cpc. La ricorrente lamenta
che, nel riconoscere rilievo alla sospensione dei lavori di
ristrutturazione dell’immobile disposto dalla Soprintendenza,
quale causa esimente del mancato trasferimento della residenza
da parte della contribuente nel Comune ove è ubicato l’immobile
acquistato entro il termine di diciotto mesi, la CTR non abbia
tenuto conto del fatto che l’inottemperanza al predetto obbligo

ha accolto il ricorso proposto da Maria Grazia Calamari avverso

comporta la decadenza dal beneficio senza che possa assumere
alcun rilievo l’eventuale indisponibilità dell’immobile
acquistato.

l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, in tutte le
formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente prevista
dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, dal D.L. n. 12 del
1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonché dalla L.
n. 415 del 1991, art. 3 ed ora dall’art. 1, comma 1 e nota 2^ bis,
della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è
subordinata all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a
propria abitazione, e postula che l’acquirente abbia la residenza
anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è
ubicato l’immobile ovvero -nella previsione di cui alla L n. 549
del 1995, art 3, co 131, quale modificato dalla L n. 388 del 2000,
art 33, co 12- che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a
stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. 4. La
giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ferma restando,
quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del
dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della
unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento
dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. n. 223 del
1989, art. 18, comma 2, (il quale, nell’affermare la necessità della
saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di
precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova

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2. Il motivo è infondato. 3. Occorre premettere che

residenza, stabilisce che la decorrenza “è quella della
dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di
nuova residenza”) il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a

dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il
trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato
l’immobile stesso (cfr. Cass. n 15412 del 2008; n. 22528 del
2007; n. 18077 del 2002). 5. Tale principio, espresso in
riferimento all’art. 2 del D.L. n. 12 del 1985 convertito nella 1 n.
118 del 1985, può trovare applicazione, data l’identità di ratio,
anche in relazione al caso di acquisto di un immobile in altro
Comune, in cui il trasferimento di residenza, rilevante ai fini del
godimento dell’agevolazione, deve intervenire entro il termine di
diciotto mesi dall’acquisto. 6. La realizzazione dell’impegno di
trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo
per il conseguimento del beneficio richiesto e solo
provvisoriamente concesso dalla legge al momento della
registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio
obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non
può, però, non tenersi conto -proprio perché inerente ad un suo
comportamento- della sopravvenienza di un caso di forza
maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento
dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte
obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento,
dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il

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coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento

mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel
comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione
‘prima casa’ non comporta la decadenza dall’agevolazione

sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di
stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso. 7. La
giurisprudenza citata dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 2552 del
2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione -necessità di definire
i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi- del
mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del
ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle
agevolazioni fiscali “prima casa”) non è richiamata a proposito,
in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi
(e non già del caso della forza maggiore), dovendo, infine,
rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della
residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento
oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la
decadenza dall’agevolazione, senza che possano esser, a tal fine,
richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro
immobile) a carico del contribuente.
8. Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il
mancato trasferimento della residenza sia ascrivibile a causa di
forza maggiore (in concreto, il rinvenimento di reperti
archeologici impeditivo della prosecuzione dei lavori di
ristrutturazione dell’appartamento acquistato), e tale natura

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qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore,

isENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2f,r4,/ 1 916
N. 131 TAI3.
– N.3
MMIA Titia VIAIti A

dell’impedimento (c.d. sorpresa archeologica) non è stata
contestata dalla ricorrente, che non ha, neppure, riferito circa
l’eventuale mancata richiesta, da parte della contribuente, del

l’immobile acquistato, id est dell’atto d’inizio del procedimento
amministrativo volto al mutamento dell’iscrizione anagrafica.
9. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. La novità delle
questioni affrontate rende opportuna la compensazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.

trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato

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