Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14398 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11673-2007 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTOLE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio

dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MONTAGNA VINCENZO, delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato RUSSO CORVACE delega Avvocato

MONTAGNA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 103/3/2005 depositata il 24.2.2006 e non notificata, la C.T.R. della Basilicata, decidendo sull’appello proposto da T.G., ha confermato la sentenza della C.T.P. di Matera che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso quattro avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dai Comune di Grottole per ICI relativa agli anni 1997,1998, 1999 e 2000.

A sostegno della decisione il giudice del gravame, premesso che gli atti impositivi riguardavano un ex Convento sottoposto a vincolo con decreto del Ministro dei Beni Culturali, ha dedotto che: 1) il proprietario non aveva presentato denunzia di possesso dell’immobile;

2) questo non risultava accatastato, per cui il Comune, rilevato il volume del fabbricato e individuata la categoria di appartenenza (“B”) aveva accertato l’imposta applicando la disciplina relativa ai fabbricati non iscritti in catasto; 3) gli avvisi di accertamento risultavano completi di adeguata motivazione, integrata anche con l’allegazione di “una esposizione della Determinazione della rendita presunta per locali assimilabili nella categoria catastale “B” – ex Convento dei Cappuccini”; 4) la decadenza del Comune era da escludersi applicandosi all’ipotesi di omessa presentazione della denuncia ICI il più lungo termine quinquennale, e non quello triennale invocato dalla ricorrente.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il contribuente articolando quattro motivi, all’accoglimento dei quali si è opposto il Comune con controricorso.

Con successiva nota, debitamente notificata alla controparte, il ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza, passata in giudicato, emessa dalla C.T.P. di Matera nei suoi confronti, in senso a lui favorevole, relativamente agli avvisi di accertamento notificati da Comune con riferimento al medesimo immobile, per gli anni 2001, 2002, e 2003.

Con ulteriore memoria difensiva l’intimato ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, perchè tardivo.

All’udienza del 26 maggio 2011 la Corte ha deciso come da dispositivo, deliberando la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte doversi ritenere l’inammissibilità del controricorso perchè tardivo, risultando la procedura notificatola aver avuto inizio soltanto il 28.9.2007, rispetto a ricorso notificato il 16.4.2007.

Deve inoltre ritenersi l’irrilevanza del giudicato invocato con il documento depositato successivamente al ricorso, in quanto fondato sul disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 337 non applicabile al caso di specie perchè successivo agli avvisi di accertamento di cui trattasi.

Analogamente irrilevanti, anche perchè nuove ed irritualmente introdotte nel processo, risultano infine le circostanze di fatto dedotte con la seconda memoria, alla quale peraltro nessuna documentazione risulta allegata.

Ciò premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente il vizio di nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia in ordine alla domanda di annullamento degli atti impositivi, così come distintamente proposta, sia per carenza del potere impositivo del Comune in assenza della preventiva determinazione della rendita catastale dell’immobile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia per difetto di motivazione in ordine ai vari parametri utilizzati per il calcolo dei valore del fabbricato (assegnazione della cat. B, ratio del riferimento al volume e ai metri cubi, del riferimento alla rendita presunta, della riduzione applicata per inagibilità dell’immobile, dei calcoli effettuati).

Con il secondo motivo deduce altresì il T., sia pur attraverso un più articolato sommario richiamo anche ai vizi di omessa pronuncia e violazione di legge, il vizio di motivazione della sentenza, con riferimento al mancato esame da parte del giudicante delle doglianze esposte in ricorso in ordine ai criteri di determinazione della rendita applicati dal Comune.

Le censure, ricollegandosi la seconda a quanto in buona sostanza già lamentato nella seconda parte del primo motivo, possono essere opportunamente esaminate congiuntamente e risultano tutte destituite di fondamento.

Quanto alla omessa pronuncia sulla questione relativa alla carenza del potere impositivo del Comune, deve infatti rilevarsi che la domanda della contribuente risulta dalla sentenza vagliata dal giudicante e decisa in senso sfavorevole con l’implicito riferimento alla previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 laddove si afferma che “Allo stato l’immobile non risulta accatastato e tale atto ha indotto il Comune ad accertare l’imposta applicando la disciplina relativa ai fabbricati non iscritti in catasto …” (così come del resto ben compreso dalla stessa ricorrente, come facilmente può evincersi da quanto dedotto in conclusione del terzo motivo di ricorso a proposito della soluzione in diritto adottata dal giudicante).

Per quanto invece relativo alla problematica inerente il preteso difetto di motivazione degli atti impugnati, agevole è replicare che il giudice del gravame ha espressamente escluso il vizio denunciato, facendo richiamo tra l’altro all’esplicazione dei contenuti impositivi degli accertamenti, riportata nei documenti agli stessi allegati, e non essendo esso tenuto ad occuparsi singolarmente ed espressamente di tutti i profili di doglianza esposti dalla parte, ma unicamente a esporre, con congrua motivazione, immune da vizi logici, le ragioni del suo convincimento così come maturato attraverso una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta al suo vaglio.

Esigenza questa ampiamente soddisfatta nel caso di specie, posto che, dopo il riferimento al già citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4 e quindi al criterio della “rendita dei fabbricati similari”, del quale più innanzi più ampiamente si dirà, la C.T.R. si è fatto carico di ripercorre il procedimento seguito dal Comune per la liquidazione dell’imposta con il richiamo alla categoria di appartenenza dell’immobile, che non poteva che essere la “B” trattandosi di un convento, e pertanto di immobile a destinazione ordinaria per uso di alloggi collettivi; al volume del fabbricato, e quindi ai metri cubi, essendo questo il parametro di riferimento previsto dalla normativa sul catasto per la determinazione della rendita degli immobili rientranti nella categoria “B”; alla rendita catastale presunta, evidentemente calcolata alla stregua di quella prevista per immobili similari, sulla base di ulteriori criteri, espressamente indicati negli atti impugnati, e o addirittura favorevoli alla contribuente (come nel caso della riduzione prevista per gli immobili inagibili), o solo genericamente contestati (come nel caso del volume complessivo del fabbricato).

2 . Con il terzo motivo denuncia ancora il ricorrente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 nonchè del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, del D.P.R. n. 1142 del 1949, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337 lamentando il vizio della sentenza conseguente al mancato annullamento degli atti impositivi per carenza di potere del Comune in ordine alla determinazione della categoria e della rendita catastale del fabbricato, siccome attività devolute alla esclusiva competenza dell’Agenzia del Territorio, e necessariamente preliminari alla liquidazione dell’ICI da parte dei Comuni.

Anche questo motivo è palesemente infondato, contrastando con la chiara lettera del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4 che, per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3 (come incontestabilmente è nel caso di specie) non iscritti in catasto, o per i quali sono intervenute variazioni permanenti tali da influire sulla rendita catastale, espressamente prevede che il valore, ai fini del calcolo della base imponibile per la liquidazione dell’ici, sia determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

E che nel caso di specie si tratti di fabbricato non iscritto in catasto, così che ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione della citata norma, è questione di fatto risolta positivamente dal giudice di merito in sentenza, con accertamento non censurabile in sede di legittimità, e peraltro addirittura confermato dalla stessa ricorrente nell’atto di appello, secondo quanto risulta dalla trascrizione fattane dalla difesa nel ricorso in esame (v. sub quarto motivo di appello: “… Il Comune riconosce, anzi ne fa elemento fondativo del potere impositivo, che il fabbricato non risulta iscritto in catasto …”).

Il contribuente con la doglianza in esame mostra di confondere l’attribuzione, anche provvisoria, di rendita catastale, che esula dai compiti dei Comuni, con il procedimento di determinazione della base imponibile previsto dalla normativa sull’ICI per il caso di fabbricato non iscritto in catasto, e che consente invece ai Comuni di calcolare il valore dell’immobile, e quindi la base imponibile, con riferimento alla rendita catastale di “altri” similari immobili.

Onde la correttezza anche su questo punto dell’impugnata sentenza.

3 . Con il quarto e ultimo motivo denuncia il ricorrente il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 con riferimento al capo della sentenza relativo alla eccepita decadenza del Comune.

Anche tale doglianza è infondata dovendosi condividere quanto in proposito dedotto dal giudice di merito, e cioè che, trattandosi nella specie di omessa presentazione della denuncia lei, il termine di decadenza applicabile relativamente al potere di accertamento del Comune è quello quinquennale previsto nell’ultima parte dell’art. 11, comma 2 cit. e non quello triennale invocato dalla parte.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la regolare presentazione da parte del contribuente della denuncia lei relativa al terreno agricolo, non rileva ai fini del procedimento di applicazione dell’imposta sul fabbricato.

4 . La soccombenza impone la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alla discussione in udienza del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottole delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 400,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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