Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14398 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2217/2020 proposto da:

M.U.K.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10031/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 5923/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Venezia, con il provvedimento n. 10031 del 21.11.2019, ha rigettato il ricorso proposto da M.U.K.I., cittadino del Bangladesh, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine nel 2014, arrivando in Italia il 31.8.2016 e passando per la Libia, a causa delle minacce ricevute dagli zii, ai quali si era rivolto per ottenere in prestito il denaro necessario per lasciare il paese di origine in cerca di lavoro e ai quali non era riuscito più a restituire quanto ricevuto; il richiedente aveva altresì precisato che gli zii, anche dopo la sua partenza, avevano continuato a minacciare la sua famiglia, che tuttavia viveva ancora in Bangladesh.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato la mancanza di elementi di potenziale persecuzione ad personam riconducibili a ragioni tutelate dalla Convenzione di Ginevra, in particolare tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rese e dell’assenza di qualsivoglia documentazione comprovante il debito contratto; ha sottolineato che, dalle fonti consultate, il Bangladesh non si trovava in una situazione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha ritenuto, poi, che non vi erano neanche le condizioni per la concessione della protezione umanitaria atteso: a) che non erano state dimostrate circostanze di particolare vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione attestante un intervento chirurgico subito dal richiedente nel (OMISSIS) al ginocchio che non aveva richiesto alcun percorso terapeutico successivo; b) la mancanza di una integrazione, anche lavorativa, non essendo sufficiente un contratto e la sola busta paga del agosto 2019; ha rimarcato, infine, che la madre e i fratelli vivevano ancora in Bangladesh e ciò deponeva per l’assenza di minacce tali da non consentire il ritorno in patria del richiedente.

4. Avverso il suddetto provvedimento del Tribunale M.U.K.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 del TU in materia di immigrazione, nonchè l’omessa, insufficiente e/o apparente motivazione. Deduce che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, nella vicenda in esame fossero ravvisabili i peculiari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso umanitario, evidenziando appunto l’inserimento lavorativo, la sua condizione di salute, essendo stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione artroscopica con DSTG e meniscectomia selettiva nonchè la circostanza di essere vittima della piaga dell’usura bengalese.

2. Il ricorso, come proposto, è inammissibile.

3. La decisione del Tribunale è in linea con l’orientamento affermatosi in sede di legittimità che richiede, ai fini della concessione della protezione umanitaria, il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. n. 23778/2019; Cass. n. 1040/2020).

4. Nel caso in esame, a fronte di una storia nelle sue articolazioni molto sfumata in ordine alla contrazione del debito con componenti della propria famiglia, le censure di cui al motivo si dimostrano estremamente generiche, in quanto non forniscono elementi idonei a confutare le argomentazioni e gli accertamenti del Tribunale.

5. Invero, i giudici lagunari hanno valutato, in modo adeguato, sia la entità dell’intervento chirurgico subito dal richiedente al ginocchio, sia la documentazione attestante l’asserito inserimento nel mondo del lavoro, ritenendoli entrambi non idonei a costituire una idonea condizione di vulnerabilità.

6. Anche con riguardo alle paventate minacce, il Tribunale ha considerato l’inconsistenza delle stesse in considerazione del fatto che la famiglia del richiedente viveva ancora in Bangladesh e non erano, in sostanza, stati evidenziati seri problemi di sicurezza.

7. In relazione a tali conclusioni, va ribadito che non è stata formulata alcuna valida ed efficace doglianza atta a contestarle adeguatamente nei risultati raggiunti.

8. Alla stregua di quanto esposto deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA